Io invento, tu guadagni

Il Jobs Act per i lavoratori autonomi stabilisce a chi spettano i diritti su una nuova invenzione o su un’opera creativa realizzata dal prestatore d’opera autonomo.

I diritti su un’opera o su un’invenzione realizzata da un terzo spettano all’inventore o a chi ha commissionato il lavoro?

Si tratta di un’antica diatriba, oggetto spesso di lunghe cause in Tribunale e risolta di volta in volta in modo alterno e spesso con difficoltà.

Adesso invece è stata introdotta nel nostro ordinamento una norma che stabilisce per legge come devono essere regolamentati i diritti in caso di commissione d’opera ad un lavoratore autonomo.

Con legge del 22 maggio 2017, n. 87, in vigore dal 14 giugno 2017, c.d.  Jobs Act per i lavoratori autonomi, è stata introdotta la disciplina applicabile alle invenzioni e agli apporti originali realizzati dal lavoratore autonomo nell’esecuzione del contratto di lavoro, che va ad affiancarsi alle disposizioni di legge in materia di invenzioni dei lavoratori dipendenti già contenute nel Codice di proprietà industriale (art. 64 CPI, “Invenzioni dei dipendenti”) e nella Legge sul diritto d’autore (artt. 12-bis, 12-ter e 88 L.A.).

La nuova disciplina, dettata dall’art. 4 della predetta legge, prevede che:

 “Salvo il caso in cui l’attività inventiva sia prevista come oggetto del contratto di lavoro e a tale scopo compensata, i diritti di utilizzazione economica relativi ad apporti originali e ad invenzioni realizzate nell’esecuzione del contratto stesso spettano al lavoratore autonomo, secondo le disposizioni di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30”.

Occorre quindi distinguere due situazioni:

1) Il contratto prevede espressamente che al lavoratore autonomo sia richiesta un’attività inventiva/creativa che, come tale, viene compensata: in tal caso i diritti spettano al committente in modo automatico;

2) Il contratto non prevede espressamente quanto sopra: in tal caso se anche capita che l’invenzione o l’apporto originale venga realizzato in esecuzione del contratto, i diritti ad essi afferenti spettano invece al lavoratore autonomo.

Da qui, di nuovo e maggiormente, l’importanza di prevedere sempre dei contratti scritti, chiari e bene strutturati che contengano disposizioni precise in merito alla attribuzione dei diritti.

Il costo per l’eventuale contratto è sicuramente un ottimo investimento che farà guadagnare ai committenti o ai lavoratori i diritti di sfruttamento di un’opera o di un’invenzione senza doversi trovare a discuterne nelle aule di un Tribunale.