Nuove regole per la tutela dei brevetti a San Marino

Dal 23 Dicembre 2014 chi intende proteggere le proprie invenzioni nella Repubblica di San Marino è tenuto a pagare le tasse nazionali sammarinesi.

Non è più possibile avvalersi della reciprocità di riconoscimento su marchi, brevetti e design di cui all’art. 43 della Convenzione San Marino – Italia.

L’art. 43 si applica solo ai marchi, brevetti e design registrati o concessi in Italia e/o a San Marino sulla base di domande nazionali presentate ad uno dei rispettivi uffici nazionali (UIBM per l’Italia e USBM per la Repubblica di San Marino).

L’art. 43 non si applica invece ai marchi, brevetti e design registrati o concessi sulla base di accordi internazionali (marchi internazionali registrati secondo l’accordo di Madrid, Brevetti Europei, modelli internazionali).

Pertanto chi vuole ottenere una protezione nella Repubblica di San Marino può scegliere soltanto il deposito nella Repubblica o il deposito nazionale in Italia.

Tutti i richiedenti provenienti da paesi diversi dall’Italia che depositano brevetti, marchi o design attraverso sistemi internazionali (WIPO e EPO) per ottenere protezione in Italia ed a San Marino dovranno effettuare un doppio deposito, sia in Italia che a San Marino, pagando le tasse nei due stati.

Il deposito italiano, che a seguito dell’introduzione della ricerca di novità condotta dall’Ufficio Europeo Brevetto, è diventato un deposito molto interessante adesso acquista ancora più importanza perché consente di essere tutelati anche nella Repubblica di San Marino.