Creatività ed originalità: i requisiti delle banche dati per godere della tutela penale

Con sentenza 6734/2019 del 13 febbraio 2019, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito all’applicabilità delle sanzioni penali previste dalla legge sul diritto d’autore alle banche dati online.

Nel caso esaminato dalla Corte, un noto sito di pubblicità di vendite giudiziarie aveva utilizzato il materiale disponibile online consistente in fotografie, planimetrie e caratteristiche di immobili sottoposti a procedura esecutiva, pubblicandolo su vari altri siti Internet.

Il Tribunale di Lucca aveva ritenuto applicabile al caso di specie la fattispecie penale prevista all’art. 171 bis della Legge sul Diritto d’Autore (l.d.a.) ed aveva disposto, e confermato il sequestro preventivo del sito mediante oscuramento dello stesso ed il blocco degli account riferibili al gestore del sito.

L’art. 171 bis l.d.a. punisce fino a 6 anni di reclusione e prevede l’applicazione di una sanzione pecuniaria a partire da 2.582 euro nei di confronti chiunque riproduce abusivamente il contenuto di una banca dati al fine di trarne profitto, nonché ne estrae e reimpiega parti sostanziali di contenuto.

Com’è noto agli operatori in materia, le banche dati sono state inserite come autonoma categoria di opere di ingegno solo nel 1999, e sono protette unicamente quando costituiscono una creazione intellettuale per scelta o disposizione del materiale (art.1, comma 2, l.d.a.). Inoltre, la tutela giuridica accordata a queste categorie di opere di ingegno non si estende al loro contenuto in sé, ma al metodo utilizzato per organizzare i dati in essa contenuti e lascia impregiudicati i diritti esistenti su di essi (art. 2, n. 9, l.d.a.).

Come confermato dalla giurisprudenza italiana ed europea in materia (si ricorda, tra le tante, la sentenza della Corte di Giustizia C-604/2010), sono protette dalla legge sul diritto d’autore solo le banche dati dotate di carattere creativo. E’ dunque solo in favore di questa specifica categoria che può essere accordata la tutela penale di cui all’art. 171 bis l.d.a.

Le banche dati non creative possono invece accedere alla diversa tutela prevista dagli art. 102 bis e seguenti della legge sul diritto d’autore (diritto connesso).

Tale norma attribuisce il diritto di vietare operazioni di estrazione (ossia, il trasferimento su altri supporti) e reimpiego (ossia, la messa a disposizione al pubblico) di una parte sostanziale del contenuto della banca dati a chiunque abbia effettuato importanti investimenti per la realizzazione della stessa.

La ratio della norma è quella di offrire una tutela al “costitutore”, ovvero al soggetto che abbia sostenuto costi non irrilevanti per la creazione della banca dati, indipendentemente dalla tutelabilità di quest’ultima sotto il profilo del diritto d’autore. Nel caso in esame, la Corte ha infatti precisato che “tale diritto è indipendente da quelli dell’eventuale diritto d’autore esistente sulla banca dati […] ed è totalmente svincolato dal carattere creativo o originale della stessa”.

La tutela sui generis di cui fruisce il costitutore volta a dissuadere ogni contraffazione eseguita attraverso estrazione o reimpiego del contenuto della banca dati deve dunque tenersi distinta dalla tutela tipica offerta dal diritto d’autore, comprensiva delle fattispecie criminose di cui agli art. 171 ss. l.d.a.

Il carattere accessorio e più limitato della tutela offerta al “costitutore” trova peraltro riscontro nella sua durata, limitata a 15 anni, a fronte dei 70 anni oltre la morte dell’autore previsto dalla l.d.a. in favore dell’autore delle opere di ingegno.

Nella sentenza esaminata, la Corte ha escluso che i dati pubblicati nel sito di aste giudiziarie avessero un grado di originalità tale da costituire una creazione intellettuale del proprio autore e potessero essere annoverati come banche dati ai sensi della legge sul diritto d’autore.

I Giudici hanno infatti osservato che tale sito non facesse altro che collazionare e pubblicare “senza alcun margine di autonomia e tanto meno di elaborazione i dati trasmessigli dal portale del Ministero della Giustizia”, unico soggetto autorizzato per legge alla loro elaborazione.

Di conseguenza, difettando i requisiti di creatività ed originalità della banca dati nel caso esaminato, la Corte ha escluso l’applicabilità dell’art. 171 bis. l.d.a. e ha revocato il sequestro del sito disposto dal Tribunale di Lucca.