Le “allucinazioni” dell’AI arrivano in Cassazione

L’utilizzo dell’intelligenza artificiale generativa negli atti giudiziari approda per la prima volta, in modo esplicito, davanti alla Corte di cassazione.

Con l’ordinanza n. 11431 del 2026, la Suprema Corte si inserisce in un filone giurisprudenziale già sviluppatosi nei tribunali di merito e affronta una questione destinata a incidere sempre più sull’attività professionale degli avvocati: quali conseguenze derivano dall’utilizzo non verificato degli output generati dall’intelligenza artificiale?

La risposta della Cassazione è netta nello stabilire che un ricorso che contiene riferimenti giurisprudenziali errati, attribuiti a sentenze che non affermano i principi richiamati dallo scritto difensivo, è destinato a essere dichiarato inammissibile. E se tali errori appaiono riconducibili a un utilizzo non controllato di strumenti di intelligenza artificiale generativa, ciò non attenua in alcun modo la responsabilità professionale dell’avvocato che sottoscrive l’atto.

Il caso

La vicenda processuale nasce da una condanna per concorso nello spaccio di sostanze stupefacenti. Secondo i giudici di merito, l’imputato aveva fornito un contributo all’attività illecita avvertendo il coimputato dell’arrivo delle forze dell’ordine e favorendone così la fuga. Nel ricorso per cassazione la difesa contestava la ricostruzione dei fatti, sostenendo che non vi fossero elementi sufficienti per dimostrare il coinvolgimento dell’imputato nell’attività di spaccio e, a sostegno delle proprie argomentazioni, venivano richiamati numerosi precedenti della Corte di cassazione.

Secondo il Collegio, però, i richiami giurisprudenziali contenuti nel ricorso risultano essere il prodotto di una “probabile allucinazione informatica conseguente all’utilizzo di applicativi di intelligenza artificiale generativa”.

La Corte procede quindi a una verifica puntuale dei riferimenti indicati dalla difesa e osserva che, in alcuni casi, le sentenze citate esistono realmente, ma non affermano i principi che il ricorso attribuisce loro e, in altri, che le sentenze sono state pronunciate da una sezione diversa da quella indicata. Nel caso esaminato dalla Cassazione, il problema delle citazioni erronee non è stato l’unico elemento valutato dal Collegio.

La Corte ha infatti ritenuto le censure formulate dalla difesa infondate anche nel merito, osservando che il ricorso si risolveva sostanzialmente in un dissenso rispetto alla ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, attività non consentita nel giudizio di legittimità. Tuttavia, il richiamo alle “allucinazioni informatiche” ha assunto un rilievo autonomo e destinato a lasciare traccia, considerato che l’esito processuale è stato la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, accompagnata dalla condanna al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Il fenomeno delle “allucinazioni”

La Cassazione non si è limitata quindi a rilevare un errore formale, ma ha evidenziato un fenomeno ormai noto nell’ambito dei sistemi generativi. Da alcuni anni infatti il termine “allucinazione” è entrato nel lessico dell’intelligenza artificiale, indicando la capacità dei modelli linguistici di generare informazioni inesatte o del tutto inventate, mantenendo, tuttavia, un elevato livello di plausibilità formale.

Nel settore giuridico il fenomeno assume una particolare rilevanza, poiché, a differenza di una ricerca effettuata su una banca dati tradizionale, un sistema generativo non si limita a reperire informazioni esistenti, ma costruisce una risposta sulla base di correlazioni statistiche tra parole e concetti e il risultato può apparire molto convincente, pur non trovando alcun riscontro nelle fonti normative.

L’ordinanza n. 11431/2026 rappresenta una delle prime occasioni in cui la Suprema Corte utilizza espressamente questo concetto per valutare il contenuto di un atto processuale. In particolare, la decisione non demonizza genericamente l’impiego dell’intelligenza artificiale, ma individua il problema dell’assenza di una successiva attività di verifica da parte del professionista.

In altre parole, il punto critico non è che il ricorso sia stato probabilmente redatto con l’ausilio dell’AI, ma che i riferimenti giurisprudenziali siano stati riportati acriticamente, senza essere stati diligentemente controllati.

Un orientamento che si sta consolidando

L’intervento della Cassazione non arriva in un vuoto giurisprudenziale. Negli ultimi due anni numerosi giudici di merito si sono confrontati con casi analoghi, contribuendo a delineare un orientamento sempre più riconoscibile sul tema.

Tra i precedenti più noti vi è l’ordinanza del Tribunale di Firenze del 14 marzo 2025, nella quale emerse che alcune citazioni giurisprudenziali erano state reperite mediante ChatGPT da una collaboratrice di studio e inserite nell’atto senza adeguata verifica. In quella occasione il tribunale descrisse espressamente il fenomeno delle allucinazioni dei sistemi generativi, evidenziando la capacità dell’AI di produrre riferimenti inesistenti e di confermarli come veritieri anche a seguito di ulteriori interrogazioni.

Successivamente il Tribunale di Torino, con sentenza del 16 settembre 2025, ha rigettato un ricorso caratterizzato da un insieme di riferimenti normativi e giurisprudenziali ritenuti privi di coerenza logica e in larga misura inconferenti, condannando la parte per responsabilità aggravata.

Nello stesso periodo anche il TAR Lombardia ha richiamato i doveri di correttezza e lealtà processuale in relazione alla presentazione di argomentazioni sostenute da riferimenti giuridici non verificati.

Particolarmente significativa è stata poi l’ordinanza del Tribunale di Ferrara del 20 febbraio 2026, nella quale un giudice civile si è trovato a valutare una conversazione con ChatGPT prodotta come documento processuale. In quel caso il tribunale ha escluso qualsiasi valore probatorio dell’output generato dall’intelligenza artificiale, qualificandolo come tamquam non esset e richiamando i principi di supervisione umana previsti dall’AI Act.

Pochi giorni dopo, il Tribunale di Siracusa ha affrontato una situazione molto simile a quella oggi esaminata dalla Cassazione. Anche in quel caso alcune sentenze della Corte di cassazione erano state citate in modo errato, con attribuzione di principi giuridici mai affermati. Il giudice aveva ricondotto tale anomalia a un probabile utilizzo di strumenti di AI generativa non seguito da un controllo delle fonti, ritenendo la condotta gravemente colposa.

Il dovere di verifica umana

L’ordinanza della Cassazione si inserisce dunque in un percorso già avviato, ma presenta un elemento di particolare rilevanza, giacché questa volta il principio viene affermato nel giudizio di legittimità, cioè nel grado più elevato della giurisdizione ordinaria.

Il messaggio che emerge dalle diverse pronunce è sostanzialmente uniforme. Nessun giudice ha affermato che l’intelligenza artificiale non possa essere utilizzata nell’attività forense; al contrario, si tratta ormai di strumenti ampiamente diffusi nella ricerca, nell’analisi documentale e nella predisposizione delle bozze di atti.

Ciò che la giurisprudenza sembra richiedere all’unanimità è che il professionista mantenga il controllo umano del processo di elaborazione giuridica e, dunque, che l’uso dell’AI non si traduca in una compromissione degli standard di diligenza professionale richiesti all’avvocato, né che egli possa trasferire sull’intelligenza artificiale la responsabilità per il contenuto degli atti depositati.

Indicazioni peraltro confermate anche dal quadro normativo di riferimento, come delineato dal Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act) e dalla legge italiana n. 132/2025, con particolare riguardo ai principi di human oversight e di utilizzo responsabile dei sistemi di intelligenza artificiale, che si traducono in specifici obblighi a carico dei professionisti, tra cui quello di informare il cliente dell’eventuale utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale nell’ambito dell’attività difensiva.

La decisione della Cassazione conferma quindi come l’impiego dell’intelligenza artificiale nel contenzioso non rappresenti più una questione teorica o tecnologica, ma un tema di corretto esercizio della professione forense. La verifica delle fonti, il controllo delle citazioni e la corrispondenza tra il precedente richiamato e il principio invocato restano attività che il professionista non può delegare.

La giurisprudenza, sia di merito sia di legittimità, sembra ormai convergere su un principio destinato a guidare i futuri sviluppi della materia: gli strumenti possono cambiare, ma la responsabilità dell’atto resta di chi lo firma.

Teresa Franza