EUIPO 2/3: la nuove “classi” dei Marchi Europei

Altra importantissima novità riguarda il sistema di classificazione che va ad incidere in modo retroattivo anche sui marchi già depositati.

CLASSI DI PRODOTTI O SERVIZI

Prima della decisione IP Translator (22.06.2012) chi depositava un marchio comunitario poteva semplicemente indicare la classe di riferimento ed il suo titolo per includere nella protezione tutti i prodotti o servizi rientranti in quella classe. Dal 2012 è invece necessario specificare in modo preciso i prodotti o i servizi che si vogliono indicare anche se una specificazione poco precisa o poco chiara non era motivo di rifiuto di una domanda di marchio. Inoltre i marchi depositati prima del 2012 erano esclusi da questo regime, per cui chi aveva depositato prima di tale date indicando genericamente il titolo della classe godeva sempre della tutela estesa a tutti i prodotti o servizi.

L’art. 28 del nuovo Regolamento (Reg. 2015/2424) adesso prevede invece che se i prodotti e i servizi non sono indicati in modo rigoroso e preciso la domanda di marchio può essere rifiutata. Inoltre il titolo della classe non sarà più considerato come comprendente tutti i prodotti o servizi della classe anche per quei marchi che sono stati depositati prima del 2012.

Questi ultimi, entro e non oltre il 24.09.2016, possono «dichiarare che alla data del deposito la loro intenzione era di ottenere la protezione di altri prodotti o servizi oltre quelli coperti dal significato letterale del titolo della classe, purché i prodotti o i servizi designati in tal modo figurino nell’elenco alfabetico della classe della classificazione di Nizza, nell’edizione in vigore alla data di deposito».

Se non procedono con tale dichiarazione, l’elenco di prodotti o servizi si considererà comprensivo «unicamente dei prodotti o dei servizi chiaramente coperti dal significato letterale delle indicazioni che figurano nel titolo della pertinente classe», cosa che può comportare una notevole diminuzione della protezione o addirittura eliminarla del tutto.

Su questo delicato argomento rinviamo alla circolare dello Studio Turini che potete scaricare cliccando qui: Circolare Studio Turini_ EUIPO 2016.