Il nuovo Marchio dell’Unione Europea e l’EUIPO

L’ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno cambia nome e diventa l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale. Questa non sarà la sola novità introdotta dal nuovo Regolamento Ue n. 2015/2424.

Il 23 marzo 2016, con l’entrata in vigore del regolamento verranno introdotti significativi cambiamenti in diversi settori volti ad incentivare le imprese alla registrazione dei marchi. Una delle più importanti novità dal punto di vista pratico è il cambiamento sostanziale delle tasse di deposito.

Il sistema delle tasse dell’EUIPO, che sostituirà l’UAMI, sarà basato sul numero di classi (“pay-per-class”) e prevederà il pagamento di una tassa iniziale che coprirà solo la prima classe (e non tre come nel vecchio sistema) ed il pagamento di una tassa aggiuntiva per le classi successive alla prima e non successive alla terza come nel sistema attuale. Vengono altresì ridotte considerevolmente le tasse di rinnovo fissandole allo stesso livello delle tasse di deposito.

Il nuovo importo relativo alle tasse prevede quindi una tassa di deposito di base di 850,00 Euro, una tassa per la seconda classe di Euro 50,00 ed una tassa ulteriore dalla terza classe in poi di Euro 150,00.

Altra importante novità riguarda le classi di prodotti o servizi. Il nuovo regolamento codifica la prassi attuale, in vigore dopo la sentenza nella causa C-307/10 ‘‘IP Translator” , che impone una indicazione specifica dei prodotti o servizi.

Tale prassi viene estesa ai marchi depositati prima della sentenza, quindi prima del 2012, concedendo ai titolari un periodo transitorio di sei mesi per adeguare la specifica dei marchi alla loro intenzione originaria al momento del deposito.

La designazione e la classificazione dei prodotti e servizi devono essere il più specifici possibile (articolo 28): la denominazione generale di beni e servizi per i quali è richiesta la protezione del marchio sarà interpretata come comprendente solo i beni e i servizi chiaramente coperti dal suo significato letterale. La mancanza di chiarezza e precisione nell’identificare ciò che si vuole tutelare diventerà specifico motivo di rigetto della domanda

Il regolamento in commento apporta altresì una serie di modifiche in termini di procedura d’esame, motivi assoluti di rifiuto, motivi relativi di rifiuto, prodotti e servizi, procedure di opposizione e cancellazione e ricorsi.