Il Tribunale dell’Unione Europea ha recentemente respinto il ricorso presentato da una società francese operante nel settore della produzione di oggetti artistici contro la decisione dell’EUIPO, che aveva negato la registrazione come marchio tridimensionale di una particolare forma di cavatappi caratterizzata da un manico ergonomico con cavità modellate sull’impronta della mano.
Gli Antefatti
Nel 2024, la ricorrente depositava presso l’EUIPO una domanda di registrazione come marchio UE per il seguente segno tridimensionale, rivendicando il prodotto “cavatappi” di cui alla classe 21 della Classificazione di Nizza:
L’esaminatore, dopo aver sollevato una prima contestazione alla registrazione per mancanza di carattere distintivo, ritirava la prima eccezione e ne sollevava una nuova, sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento 2017/1001, in quanto il segno per il quale era stata chiesta la protezione consisteva esclusivamente nella forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico. Tale norma mira ad impedire che le imprese possano avvalersi del diritto dei marchi per perpetuare, senza limiti temporali, diritti esclusivi relativi a soluzioni tecniche.
La richiedente depositava le proprie argomentazioni a favore della registrabilità, ma la domanda veniva comunque rifiutata dall’esaminatore.
A seguito di ricorso, la decisione di rifiuto veniva confermata dalla Commissione di ricorso EUIPO.
Il ricorso al Tribunale dell’Unione Europea
La società francese decideva quindi, nel 2025, di rivolgersi al Tribunale UE chiedendo l’annullamento della decisione impugnata.
La ricorrente affermava che la “vite” o “verme” del cavatappi, rappresentata graficamente con linee tratteggiate, costituisse un elemento che non doveva essere valutato in quanto non oggetto di protezione. Il Tribunale respingeva tale affermazione, chiarendo che anche se una parte del prodotto (in questo caso la vite) è esclusa dalla protezione richiesta, essa rimane un elemento intrinseco e indispensabile per la comprensione della funzione del manico (che è quella di permettere la trazione verticale e la rotazione necessaria alla rimozione del tappo di una bottiglia) e che, per tale motivo, deve essere tenuto in considerazione. Conseguentemente, l’Ufficio esaminatore non può limitarsi alla sola rappresentazione grafica del segno, ma deve considerare anche elementi aggiuntivi utili a comprendere la funzione tecnica del prodotto.
La ricorrente, inoltre, sosteneva che il manico del cavatappi, modellato in modo da richiamare l’anatomia di una mano umana con rilievi, irregolarità e rientranze, avesse soprattutto una funzione estetica e creativa, e non tecnica. Tuttavia il Tribunale respingeva questa tesi, osservando che anche se una forma presenta caratteristiche originali o artistiche, ciò non esclude che tali elementi possano avere una funzione tecnica. In questo caso, le sporgenze e i rilievi del manico contribuivano concretamente a migliorare la presa e quindi partecipavano al risultato tecnico del prodotto.
La ricorrente aveva poi invocato altri argomenti, come l’esistenza di forme alternative di cavatappi sul mercato e l’assenza di brevetti. Anche questi elementi sono stati ritenuti irrilevanti. Il Tribunale chiariva, infatti, che la presenza di forme alternative non elimina di per sé il divieto di registrazione se la forma contestata resta comunque necessaria per ottenere il risultato tecnico. Allo stesso modo, l’originalità del design o la sua capacità di attirare l’attenzione del consumatore non incidono sulla valutazione della funzionalità ai sensi della normativa applicabile.
In conclusione, il Tribunale stabiliva che la forma del cavatappi era composta essenzialmente da caratteristiche funzionali necessarie a ottenere un risultato tecnico e che quindi non poteva essere registrata come marchio dell’Unione Europea.
Il ricorso veniva, conseguentemente, rigettato integralmente e ciascuna parte condannata a sostenere le proprie spese processuali.
Tania Giampieri
