Il Tribunale di Milano sulla liceità della riproduzione parziale di un’opera letteraria in un’app

Il Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa, con la sentenza pubblicata lo scorso 2 marzo 2021 si è pronunciato in merito alla presunta violazione dei diritti di esclusiva dell’editore di un libro a seguito della riproduzione parziale di un’opera letteraria da parte dell’autrice del libro stesso.

L’autrice è stata citata in giudizio dalla società editrice per aver riprodotto alcune pagine del libro all’interno di una sua APP, denominata con il titolo del libro e contenente delle inserzioni pubblicitarie.

La casa editrice chiedeva al Tribunale di accertare la responsabilità della scrittrice per avere violato gli impegni presi con l’editore a cui aveva ceduto i diritti di esclusiva sull’opera, per cui non le era più consentito uno sfruttamento commerciale autonomo del suo libro.

Il Tribunale di Milano ha però respinto la richiesta dell’editore in quanto – a suo dire – la pubblicazione delle pagine del libro da parte dell’autrice erano accompagnate da un messaggio che lasciava intendere come queste fossero in realtà una sorta di “anticipazione” del libro.

Ad opinione del Collegio «la riproduzione di alcune pagine dell’opera edita dalla società attrice non può costituire forma alcuna di elaborazione della stessa – risolvendosi sostanzialmente nella sola riproduzione di alcune frasi dell’opera originale»; mentre, sotto altro profilo, «tale iniziativa non pare costituire opera autonoma idonea a porsi in diretta competizione commerciale con quella già precedentemente edita».

Il fatto che tale riproduzione sia avvenuta all’interno dell’APP dell’autrice non giustifica la tesi dell’editore secondo cui tale utilizzazione sarebbe finalizzata a porsi in concorrenza diretta con il volume edito da quest’ultima. Difatti, la rinuncia da parte della convenuta alla possibilità di rielaborare l’opera in altro contesto autorale era strettamente condizionata al rischio, sia pure potenziale, di una diretta competizione commerciale con l’opera che si assume indebitamente riprodotta.

Nel caso di specie il Tribunale di Milano ha ravvisato, invece, che la condotta dell’autrice non configurasse alcuna elaborazione dell’opera bensì soltanto la mera riproduzione fotografica di alcune pagine della stessa, del tutto inidonea a rappresentare un pregiudizio – anche solo potenziale – sotto il profilo concorrenziale per la commercializzazione dell’opera letteraria edita dall’attrice.