Dalle aule dei tribunali

Il 7 aprile la Suprema Corte di Pechino ha finalmente riconosciuto, con sentenza inappellabile, che i noti cioccolatini Ferrero Rocher sono stai illecitamente copiati dai Trésor Doré della cinese Montresor, condannata anche ad un risarcimento danni di circa € 72.000. Qualche giorno dopo la Corte del Popolo del Distretto di Pudong (Shangai) ha condannato la società cinese Senda a ritirare dal mercato ed in particolare dai grandi magazzini Yaohan i sandali prodotti in contraffazione dei modelli e del marchio dell’italiana Gucci e ad un risarcimento danni di circa $ 26.000 (ne erano stati richiesti circa 88.000). Graziati, invece, i grandi magazzini, condannati solo al blocco delle vendite.

In casa nostra, il Tribunale di Milano, con ordinanza 4 marzo 2008, ha confermato un sequestro fatto dalle Dogane e relativo a bastoncini da sci non ancora finiti recanti sia la dicitura “made in Italy” sia un adesivo con la scritta “made in China” da cui provenivano. Secondo il GIP di Milano, infatti, costituisce fallace indicazione (sanzionata ai sensi dell’art. 4 comma 49 legge 350/03) anche la segnalazione dell’origine o provenienza estera dei prodotti se accompagnata da segni atti a trarre in inganno il consumatore sulla provenienza italiana della merce.

La Corte di Cassazione, invece, con una serie di sentenze depositate il 2 aprile 2008 ha affermato che non costituisce reato la detenzione, anche a scopo commerciale, di supporti, quali CD o DVD, privi del contrassegno SIAE, in quanto l’Italia non ha adempiuto all’obbligo di notificare alla Commissione europea tale regola tecnica come richiesto dalla direttiva 189/83/CE.

Le conseguenze di questa omissione sono quindi una sostanziale depenalizzazione dei reati di cui agli art. 171bis comma 1 e 2 nonché 171ter comma 1 lett. d) Legge Autore che prevedono il contrassegno SIAE come elemento tipico della condotta. Ovviamente resta penalmente sanzionata qualsiasi abusiva diffusione, riproduzione o contraffazione di opere dell’ingegno in quanto la funzione della SIAE resta sempre e comunque circoscritta all’intermediazione per la gestione dei diritti d’autore.