Per la Corte di Giutizia è possibile vietare l’uso di materiale non protetto da copyright

Il 15 Gennaio 2015 la Corte di Giustizia ha emesso un’opinione preliminare su un caso molto interessante che ha visto opporsi Rayanair e AP Aviation.

Il caso, rubricato C-30/14, si origina da un’azione legale promossa da Rayanair nei confronti di AP Aviation, società che tramite un sito Internet consente agli utenti di potere scegliere i voli meno costosi confrontando i prezzi delle varie compagnie e procedendo eventualmente, dietro compenso, ad effettuare per loro conto la prenotazione.

Per rendere questo servizio la AP accedeva, o comunque consentiva agli utenti di accedere, al sito della Rayanair sul quale si trovavano i dati degli orari e dei prezzi dei voli.

Questo accesso e l’uso fattone non era gradito alla Rayanair che ha citato in giudizio la AP per violazione dei propri diritti sulla banca dati costituita, appunto, dai dati dei voli aerei.

Le banche dati sono protette dalla Direttiva 96/9 e dalle relative norme nazionali sotto due profili: da un lato godono della protezione piena offerta dalla legge sul diritto d’autore se si tratta di raccolte originali e creative; dall’altra, se non hanno questi requisiti di creatività, sono protette con un diritto “sui generis” ma a condizione che per la loro costituzione si siano resi necessari “investimenti rilevanti”.

Nel caso di specie la Rayanair non è riuscita a dimostrare che la banca dati costituita dalle informazioni sui voli potesse godere di una delle due protezioni previste dalla legge e pertanto le Corti di merito hanno escluso una protezione sulla base della Direttiva 96/9.

La Rayanair ha quindi cercato di vedere riconosciuto il suo diritto di potere vietare agli utenti di accedere alla propria banca dati sulla base delle proprie condizioni contrattuali ed in particolare su una clausola che recitava espressamente:

«The use of automated systems or software to extract data from this website or www.bookryanair.com for commercial purposes, (‘screen scraping’) is prohibited unless the third party has directly concluded a written licence agreement with Ryanair in which permits it access to Ryanair’s price, flight and timetable information for the sole purpose of price comparison».

Il punto in discussione su cui la Corte è stata chiamata ad esprimersi, è se sia possibile vietare contrattualmente l’uso di materiale non coperto dal diritto d’autore.

La Corte ha esaminato la questione ed ha risposto in senso positivo.

La Direttiva 96/9 vieta in effetti alle parti il diritto di potere limitare contrattualmente alcuni accessi alle banche dati come risulta dagli articoli 6, 8, 15 che trattano dei diritti indisponibili. Tuttavia tali articoli si applicano necessariamente alle opere protette dalla Direttiva con la conseguenza che non possono applicarsi a quelle opere che, come nel caso di specie, non sono tutelati da tale normativa.

In pratica, mentre le banche dati che sono tutelate dal diritto d’autore possono essere utilizzate solo secondo le norme inderogabili previste dalla Direttiva, le raccolte di dati che non sono protette come banche dati, se da un lato non hanno le garanzie previste dalla legge, dall’altro possono essere protette dal loro titolare attraverso la predisposizione di precise regole contrattuali.

Si tratta di una decisione molto importante che rende consigliabile l’adozione di un preciso regolamento sull’uso dei propri dati, soprattutto, se pubblicati in Internet al fine di potersi dotare di uno strumento valido nel caso in cui questi dati non abbiano caratteristiche tali da vedersi riconosciuto il diritto d’autore.