La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15339 del 25 luglio 2016, si è pronunciata in merito al rapporto tra diverse cause relative alla validità di un brevetto ed alla sua contraffazione. In particolare, il caso sottoposto ai Giudici di legittimità concerneva il rapporto tra un giudizio di contraffazione, con accertamento solo incidentale della validità del brevetto, ed un giudizio di validità dello stesso brevetto, conclusosi con una sentenza parziale di nullità, già passata in giudicato.
Per comprendere meglio la pronuncia dei Giudici di legittimità, occorre preliminarmente ricordare che, ai sensi dell’art. 123 del Codice della Proprietà Industriale (c.p.i.), le sentenze che dichiarano la nullità, anche parziale, di un brevetto hanno efficacia nei confronti di tutti quando siano dichiarate con sentenza passata in giudicato.
Inoltre, secondo quanto stabilito dall’art. 77 c.p.i.: “La declaratoria di nullità del brevetto ha effetto retroattivo, ma non pregiudica: a) gli atti di esecuzione di sentenze di contraffazione passate in giudicato già compiuti (…)”.
Nella sentenza in esame, la Corte di Cassazione ha precisato che l’art. 77 c.p.i. riguarda solo il caso in cui il giudizio sulla contraffazione abbia preceduto quello sulla validità del brevetto e non il caso contrario.
La Suprema Corte ha inoltre affermato che la contemporanea pendenza del giudizio avente ad oggetto la nullità di un brevetto comporta la necessità di sospendere quello relativo alla contraffazione dello stesso, in quanto il giudice della contraffazione deve attendere la decisione sulla questione pregiudiziale relativa alla validità del brevetto, non potendo risolverla in via incidentale al fine di evitare un contrasto di giudicati.
Nel caso invece in cui, la decisione sulla contraffazione abbia preceduto quella sulla validità del brevetto, la stessa non avrà autorità di giudicato in merito alla validità del brevetto. Si verificherà semmai un contrasto tra gli effetti pratici delle due decisioni, risolto, dall’art. 77 c.p.i. sopra menzionato, con l’attribuzione di efficacia retroattiva della sentenza di nullità e con la salvezza degli atti esecutivi già compiuti in base alla sentenza sulla contraffazione.