La Corte di Giustizia era già intervenuta sullo scottante tema della liceità dei link nella causa Svensson C-466/12 del 13 Febbraio 2014 con una decisione che aveva fatto sperare.
Adesso torna sull’argomento chiarendo importanti aspetti che aprono nuovi scenari.
Nella decisione del 2014 la Corte aveva affermato che l’inserimento all’interno di un sito di un link verso un altro sito su cui sono pubblicate opere protette dal diritto d’autore mese online con il consenso del titolare non costituisce illecito.
In particolare aveva stabilito che in tal caso non si aveva una nuova comunicazione al pubblico ai sensi dell’art. 3 della Direttiva 2001/29 in quanto era stato lo stesso titolare del diritto ad avere scelto di rendere le sue opere liberamente disponibili ad un numero indeterminato di soggetti per cui il nuovo link non mutava la situazione.
Nel nuovo caso esaminato dalla Corte di Giustizia, invece, il link è indirizzato ad opere protette pubblicate su un sito Internet senza il consenso dell’autore per cui ci si chiede se anche in questo caso possa applicarsi la decisione Svensson.
La risposta data nella decisione emessa nella causa C-160/16 del 08.09.2016 è negativa.
La Corte di Giustizia precisa che la sentenza Svensson si limitava al caso in cui vi fosse la volontà del titolare del diritto di rendere disponibile la sua opera in Internet senza limiti.
Del tutto diverso è il caso quando l’opera a cui il link rimanda è pubblicata senza il consenso del titolare dei diritti.
Per stabilire che cosa accada in questa diversa ipotesi occorre distinguere a seconda che il sito su cui è inserito il link sia senza scopo di lucro o a scopo di lucro.
Se il sito è senza scopo di lucro occorre indagare per capire se il gestore del sito poteva ragionevolmente essere a conoscenza dell’illeceità del materiale verso cui effettuava il link oppure no. Se non poteva conoscere l’illiceità del materiale linkato il suo link non costituisce un illecito ai sensi della legge sul diritto d’autore, mentre se poteva esserne a conoscenza usando la normale diligenza il link deve ritenersi illecito. A tal fine si evidenzia che anche l’avere ricevuto una lettera da parte del titolare dei diritti costituisce una presunzione di conoscenza.
Se il sito che inserisce il link è invece a scopo di lucro, la responsabilità sussiste sempre perché chi esercita un’attività di impresa ha l’onere di controllare la liceità o meno del materiale linkato e non può esimersi dal farlo.
Con la sentenza C-160/16 si ripropone quindi l’annoso problema della responsabilità da link, mai davvero sopito e sempre più attuale.