Con sentenza del 27 settembre 2017 nelle cause riunite C-24/16 e C-25/16, la Corte di Giustizia dell’ Unione Europea (in prosieguo: CGUE) si è espressa in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 20.1, lett. c) del Regolamento n. 6/2002 sui disegni e modelli comunitari.
La CGUE, alla quale il Tribunale superiore del Land di Düsseldorf aveva rimesso la questione in via pregiudiziale, è così intervenuta nella controversia insorta tra la Nintendo Co. Ltd e le società BigBen Interactive GmbH e BigBen Interactive SA (società madre della BigBen tedesca) per pronunciarsi in merito all’asserita illiceità della condotta delle società convenute BigBen Interactive, le quali- per promuovere la vendita di accessori compatibili non originali- utilizzavano, sui propri siti Internet, immagini di prodotti corrispondenti a disegni e modelli di cui è titolare la Nintendo (uno tra tutti, la nota consolle Wii).
Il Giudice Europeo, esprimendosi circa la portata dell’articolo 20.1, lett. c) del Regolamento n. 6/2002, ha chiarito che l’articolo in commento dev’essere interpretato nel senso che terze parti le quali, senza il consenso del titolare dei diritti conferiti da un disegno o modello comunitario, utilizzano le immagini di prodotti corrispondenti a un tale disegno o modello al fine di spiegare o dimostrare l’impiego congiunto dei prodotti messi in vendita con i prodotti specifici del titolare di detti diritti, compiono, invero, un atto di riproduzione a fini di «citazione» ai sensi del citato articolo e che un simile atto è autorizzato se rispetta le condizioni cumulative stabilite dalla stessa norma.
Nella medesima pronuncia, pertanto, il Giudice Europeo ha fornito altresì la corretta interpretazione di quelle tre condizioni cumulative di cui all’articolo 20 in commento, secondo cui i diritti conferiti dal disegno o modello comunitario non possono venir esercitati in caso di atti di riproduzione a fini di citazione, ovverosia:
- compatibilità degli atti di riproduzione con la corretta prassi commerciale,
- assenza di ingiusto pregiudizio al normale utilizzo del disegno o modello in ragione di tali atti;
- indicazione della fonte..
Per quanto concerne la prima condizione, la Corte ha affermato che essa costituisce, in sostanza, l’espressione di un obbligo di lealtà nei confronti dei legittimi interessi del titolare del modello; obbligo di lealtà che, ad esempio, non sembrerebbe ricorrere qualora l’atto di riproduzione dei disegni o modelli protetti a fini di citazione avvenga in modo tale da ingenerare l’impressione che sussista un legame commerciale tra il terzo e il titolare dei diritti conferiti da detti disegni e modelli, oppure ancora qualora il terzo tragga indebitamente vantaggio dalla notorietà commerciale del titolare.
Per quanto concerne la seconda condizione secondo cui gli atti di riproduzione a fini di citazione non devono arrecare ingiusto pregiudizio al normale utilizzo del disegno o modello comunitario, la CGUE ha statuito che tale condizione mira ad impedire che l’atto di riproduzione a fini di citazione incida negativamente sui vantaggi economici che il titolare dei diritti conferiti dai disegni e modelli comunitari potrebbe trarre dal normale utilizzo di detti disegni e modelli.
Infine, per quanto concerne la terza e ultima condizione cumulativa di cui all’articolo 20.1, lett. c) e cioè l’obbligo di indicare la fonte, essa è rispettata allorché “il tipo di indicazione scelta consenta a un consumatore normalmente informato, ragionevolmente attento e avveduto di identificare facilmente l’origine commerciale del prodotto che corrisponde al disegno o modello comunitario”.
Un atto di riproduzione a fini di citazione è, pertanto, autorizzato qualora rispetti le tre summenzionate condizioni, circostanza che, come chiarisce la stessa Corte, dovrà essere verificata da parte del giudice nazionale.
Giulia Mugnaini