Accedere ad una banca dati a pagamento per scaricare immagini da utilizzare nella propria attività di impresa non conferisce automaticamente il diritto di utilizzare quelle immagini anche nel periodo successivo all’interruzione del rapporto.
A stabilirlo è stato il Tribunale di Milano che ha affrontato il caso di una casa editrice che si era opposta al decreto ingiuntivo emesso a favore della titolare della banca dati che lamentava il mancato pagamento dei diritti di utilizzo delle immagini che era continuato di fatto anche dopo l’interruzione del rapporto.
La casa editrice infatti aveva avuto per alcuni anni un contratto, non formalizzato per iscritto, con un fornitore di servizi che gli consentiva l’accesso ad una banca dati e l’uso delle immagini in essa contenute per le proprie pubblicazioni.
Il rapporto era cessato alla fine del 2014 ma nelle testate giornalistiche venivano ancora utilizzate immagini appartenenti all’impresa fotografica ed in particolare immagini che la casa editrice sosteneva di avere scaricato in pendenza del rapporto. La difesa si basava quindi sulla circostanza che non erano state scaricate più nuove immagini dopo la cessazione del contratto e che per le immagini utilizzate erano già stati pagati i relativi compensi.
Il Tribunale di Milano non è stato però dello stesso avviso. Pur prendendo atto che
« Quanto alla contestazione relativa alle numerose perché ‘pubblicate in pendenza di rapporto’ vi è da chiarire in fatto che trattasi in realtà di fotografie estratte dall’opponente dal database della convenuta opposta in pendenza di rapporto contrattuale, ma poi riprodotte e ripubblicate successivamente alla cessazione del rapporto contrattuale»,
con sentenza n. 12349/2017 del 06.12.2017 il Giudice ha affermato che
«…la pregressa estrazione e utilizzazione delle foto in pendenza del rapporto contrattuale non è di per sé idonea ad escludere l’illiceità del successivo riutilizzo in mancanza di prova di un valido titolo di cessione dei diritti di riproduzione».
Secondo il Tribunale dagli atti di causa risultava pacifica la natura transitoria del diritto concesso che non poteva qualificarsi né come cessione né come concessione a tempo indeterminato dei diritti relativi alle immagini.
Il Tribunale ha poi stabilito che
«l’esaurimento del diritto non opera, di regola, con riguardo a diritti di utilizzazione diversi dal diritto esclusivo di distribuzione (art. 17 LA) e persino in tale ipotesi, legislativamente prevista è escluso che l’esaurimento si verifichi rispetto a copie legittimamente realizzate ‘scaricando’ opere messe a disposizione del pubblico via Internet (art. 17.3 LA)»
per cui nel caso di specie l’uso delle immagini poteva dirsi lecita solo fino a quando era in essere il contratto tra le parti. Una volta cessato il contratto, mancando ogni prova in ordine ad una concessione senza termine dei diritti di utilizzo, la possibilità di utilizzare le foto, anche se scaricate in precedenza, era venuto meno.
Casi del genere sono piuttosto molto frequenti nella prassi e la litigiosità dipende dall’assenza di un contratto per cui ogni parte crede in buona fede nelle proprie ragioni. Regolare i rapporti per iscritto è quindi una regola importante da tenere sempre ben presente per non incorrere in spiacevoli controversie.