Il 3 febbraio 2019 è entrato in vigore il D.P.R. 149/2018 “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n. 178, materia di registro pubblico delle opposizioni, con riguardo all’impiego della posta cartacea”.
Il Registro delle Opposizioni è stato già in precedenza oggetto di attenzione da parte del Legislatore con l’emanazione della Legge 11 Gennaio del 2018, n. 5 “Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del Registro delle Opposizioni e istituzione di prefissi nazionali per le chiamate telefoniche a scopo statistico, promozionale e di ricerche di mercato”.
Il D.P.R. appena entrato in vigore estende la portata normativa anche alle comunicazioni commerciali effettuate mediante l’impiego della posta cartacea. Pertanto, ai sensi del novellato Art. 2, comma 2, il regolamento si applica “alle sole numerazioni e ai corrispondenti indirizzi postali riportati in elenchi di contraenti di cui all’articolo 129 del Codice”.
Ciascun contraente (“qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi telefonici accessibili al pubblico per la fornitura di servizi, o destinatario di tali servizi anche tramite schede prepagate, la cui numerazione sia comunque inserita negli elenchi di cui all’articolo 129 del Codice”) può chiedere al gestore del registro pubblico delle opposizione che la numerazione della quale è intestatario o il corrispondente indirizzo postale, riportati negli elenchi di cui all’articolo 2, comma 2, siano iscritti nel registro delle opposizioni, opponendosi in tal modo al trattamento delle medesime numerazioni e degli altri dati personali di cui all’art. 129, comma 1 del Codice, effettuato mediante l’impegno del telefono o della posta cartacea, per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni commerciale.
In ragione di ciò, gli operatori prima di effettuare il trattamento per le finalità di marketing mediante comunicazioni elettroniche o cartacee dovranno verificare che la numerazione e/o l’indirizzo postale corrispondente non sia inserito nel registro delle opposizioni. Il periodo di valenza di tale verifica è di 15 giorni, trascorso il quale l’operatore dovrà effettuare nuovamente la verifica.
D’altro canto, la normativa in esame non preclude il trattamento effettuato da parte di singoli soggetti che abbiano raccolto, o raccolgono, i dati da fonti diverse dagli elenchi di cui all’art. 129 del Codice. Inoltre, l’iscrizione al pubblico registro delle opposizioni rende inefficace solo il consenso espresso antecedentemente all’iscrizione.
L’estensione alla posta cartacea comporta modifiche anche nell’ambito degli obblighi informativi, difatti l’operatore, all’interno del materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni commerciali inviate tramite posta cartacea, dovrà indicare con precisione agli interessati che i loro dati sono stati estratti dagli elenchi dei contraenti fornendo, altresì, le indicazioni utili all’eventuale iscrizione dello stesso nel registro delle Opposizioni.
Il D.P.R. appena entrato in vigore si inserisce nel quadro di riforma del registro delle opposizioni, tra le quali rientrerà, una volta approvato, anche il Regolamento attuativo che permetterà l’estensione del servizio a tutti i numeri riservati, cellulari inclusi.