Postare fotografie di minori sui social network è altamente sconsigliato.
Da anni la Polizia di Stato cerca di sensibilizzare i genitori sull’argomento, avvertendo dei pericoli connessi alla pedopornografia on-line.
Si consideri che oltre la metà delle fotografie contenute nei siti pedopornografici proviene dai social. Le immagini condivise innocentemente dagli utenti vengono trasformate in materiale pedopornografico e messe in circolazione attraverso spazi virtuali clandestini.
Ma la condotta del genitore che pubblichi l’immagine dei propri figli sui social è anche vietata?
Sul punto la giurisprudenza italiana è intervenuta a più riprese affermando un principio granitico: la diffusione dell’immagine di una persona è illecita se manca il consenso dell’interessato. Tale principio si ricava da molteplici norme dell’ordinamento che tutelano il diritto all’immagine come diritto della personalità, protetto dal dettato costituzionale (art. 2), dalla legge in materia di diritto d’autore (art. 96) e dal codice civile, oltre che dalla vigente normativa in materia di privacy (art. 4, Reg. UE 679/2016).
Corollario di tale principio è la necessità del consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale sul minore per la diffusione delle immagini che lo ritraggono, oppure del minore stesso se capace di discernimento. Riguardo a tale ultimo aspetto va ricordato che l’ordinamento riconosce ampi margini di autodeterminazione ai minori che abbiano raggiunto i 16 anni e, in alcuni casi, anche i 14 (età sufficiente per il c.d. Consenso Digitale, relativo i servizi delle società dell’informazione).
Nulla quaestio, dunque, qualora il minore manifesti un’opposizione chiara e consapevole alla diffusione della propria immagine. In tali casi la diffusione sarà illegittima anche se effettuata dal genitore.
Nel caso di minori incapaci di discernimento, la diffusione sarà illegittima non solo quando manchi il consenso dei genitori, ma anche quando uno soltanto di loro si opponga alla pubblicazione. Tale conclusione è stata da ultimo ribadita da due pronunce dei giudici di merito.
Nel primo caso il Tribunale di Mantova, con sentenza del 19/09/2017, ha censurato la condotta di una madre che pubblicava sui social le fotografie del figlio minore nonostante la ferrea opposizione del padre. Il Giudice, ricordando i pericoli già menzionati, ha considerato che il pregiudizio per il minore sia insito nella stessa diffusione della sua immagine on-line, ordinandone l’immediata rimozione e l’astensione da ulteriori pubblicazioni.
Alla stessa conclusione è giunto recentemente il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 4379/2020. Il caso riguardava sempre la pubblicazione dell’immagine di un minore da parte della madre senza consenso del padre e, anche in questa occasione, ne è stata disposta la rimozione con inibitoria.
In questo caso però il Giudice ha affermato che la pubblicazione, ex se, non è sempre e comunque pregiudizievole per il minore “ben potendo mostrarsi pubblicamente un piccolo in situazioni tranquille, positive per il bambino, addirittura festose. In questi casi la pubblicazione dell’immagine è perfettamente lecita, non c’è alcun pericolo per lo sviluppo del minore e nessuna ragione per rinunciare a far vedere una bella immagine.”
Pur condividendo la conclusione cui è giunto il Giudice milanese, si ritiene che l’affermazione appena riportata imponga una riflessione ulteriore.
Anche se c’è il consenso, la diffusione di immagini che ritraggono il minore – per quanto “belle” o “festose” – potrebbe comunque pregiudicarne il sereno sviluppo se si traduce nella spettacolarizzazione della sua esistenza. E questo non solo per il rischio, assolutamente concreto, dell’utilizzo delle immagini del figlio per finalità delittuose, ma soprattutto per la tutela del diritto costituzionale del minore a costruirsi un’identità personale in piena libertà e a prescindere dalle altrui interferenze, incluse quelle genitoriali.
Quando si esibiscono costantemente sui social le abitudini, le reazioni, il carattere, le espressioni e le preferenze del bambino, si offre ad una platea sconfinata di soggetti una rappresentazione della personalità del figlio scolpita dagli scatti fotografici del genitore, personalità che potrebbe non corrispondere alla percezione di sé che il minore maturerà durante la crescita.
Ottenere like difficilmente potrebbe considerarsi prevalente rispetto al diritto del figlio a costruirsi un’identità.