Prime Applicazioni della Direttiva Copyright: Tik Tok Condannata dal Tribunale di Monaco

Con sentenza del 9/02/2024 (42 O 10792/22), il Tribunale di Monaco ha condannato la piattaforma Tik Tok per aver diffuso contenuti protetti dal diritto d’autore in assenza di autorizzazione e, soprattutto, per non aver compiuto i massimi sforzi possibili per provare ad ottenere l’autorizzazione del titolare dei diritti, come richiesto dalla Direttiva (UE) 2019/790 (c.d. Direttiva Copyright).

Il caso

Nel 2021, il titolare dei diritti d’autore su circa 994 opere audiovisive scopriva che molti dei propri contenuti erano stati pubblicati e diffusi sulla piattaforma Tik Tok, senza alcun consenso da parte sua. Dopo aver trasmesso 27 segnalazioni alla piattaforma, erano stati bloccati complessivamente 164 URL.

A quel punto, il titolare dei diritti aveva proposto alla piattaforma di ottenere una licenza relativa ai contenuti protetti, così da poterli rendere disponibili agli utenti in modo lecito. Tuttavia, dopo aver ricevuto la prima offerta da parte del titolare, la piattaforma aveva trascinato la trattativa per mesi, prima chiedendo l’invio di informazioni sempre più puntuali e numerose, poi contestando genericamente le proposte economiche del titolare.

In un primo momento, il titolare dei diritti aveva fornito le informazioni richieste dalla piattaforma (come l’elenco delle opere e la prova della titolarità dei diritti), ma non avendo mai ricevuto una controproposta economica, ha concluso che non ci fossero i presupposti per portare avanti una trattativa.

Pertanto, il titolare dei diritti ha proposto un ricorso cautelare al Tribunale per chiedere che venisse vietato alla piattaforma di rendere accessibili al pubblico le sue opere, oltre al risarcimento del danno subito.

Gli obblighi imposti ai «prestatori di servizi di condivisione di contenuti online» dalla Direttiva Copyright

La Direttiva del 2019 – sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale – ha introdotto nell’Unione Europea delle significative misure di protezione per i titolari dei diritti d’autore, con lo scopo di evitare che attraverso le nuove tecnologie di condivisione online venissero diffuse e riprodotte opere protette senza il previo consenso dei titolari dei diritti.

A tal fine, la Direttiva impone ai «prestatori di servizi di condivisione di contenuti online» (ossia alle piattaforme di condivisione) di ottenere un’autorizzazione dai titolari dei diritti al fine di rendere accessibili al pubblico opere o altri materiali protetti.

Inoltre, in base all’art. 17 della Direttiva, se manca l’autorizzazione del titolare dei diritti le piattaforme sono considerate responsabili della diffusione non autorizzata di materiali protetti, a meno che non riescano a dimostrare di:

  • aver compiuto i massimi sforzi per ottenere un’autorizzazione dal titolare dei diritti;
  • aver compiuto, secondo elevati standard di diligenza professionale di settore, i massimi sforzi per assicurare che non siano disponibili i contenuti per i quali abbiano ricevuto le informazioni pertinenti e necessarie dai titolari dei diritti;
  • aver agito tempestivamente, dopo aver ricevuto una segnalazione sufficientemente motivata dai titolari dei diritti, per disabilitare l’accesso o rimuovere dai loro siti web i contenuti oggetto di segnalazione e aver compiuto i massimi sforzi per impedirne il caricamento in futuro.

La sentenza del Tribunale di Monaco

Secondo il Tribunale, per beneficiare dell’esenzione di responsabilità le piattaforme devono dimostrare di aver adempiuto a tutti gli obblighi imposti dall’art. 17 della Direttiva, non solo ad alcuni. Questo perché la Direttiva mira a promuovere la concessione di licenze tra i titolari dei diritti e i fornitori di servizi online e, quindi, a consentire ai titolari dei diritti di generare maggiori ricavi grazie alle licenze.

Questo scopo, secondo il Tribunale, verrebbe del tutto vanificato se si consentisse al fornitore di servizi di poter scegliere tra l’ottenimento di una licenza o la rimozione dei contenuti illecitamente pubblicati.

Pertanto, nel caso in esame, il blocco del 164 URL da parte di Tik Tok non è stato ritenuto sufficiente. Infatti, dopo aver esaminato nel dettaglio gli scambi di corrispondenza intercorsi con la piattaforma, il Tribunale ha concluso che l’atteggiamento assunto da Tik Tok durante la trattativa non fosse finalizzato a raggiungere un accordo, soprattutto perché non era stata formulata nessuna proposta concreta. Quindi, non avendo dimostrato di aver compiuto gli sforzi necessari ad acquisire i diritti di utilizzo sulle opere dell’attore, la piattaforma è stata ritenuta responsabile della violazione dei diritti d’autore e condannata a risarcire i danni.

Ilaria Feriti