La tutela estesa della DOP: il caso PriSecco vs Prosecco

Il Tribunale dell’Unione Europea si è recentemente pronunciato con sentenza del 24 settembre 2025 (causa T-406/24), stabilendo il divieto di “evocazione” di una denominazione di origine protetta (DOP) anche quando il segno contestato designa prodotti formalmente distanti, qualora vi sia una forte somiglianza visiva e fonetica e una vicinanza merceologica tale da indurre il consumatore medio europeo a effettuare un’associazione diretta con la DOP protetta.

Il procedimento di nullità per evocazione indebita

Nel 2015 una società tedesca attiva nel settore del food & beverage ha registrato con successo il marchio dell’Unione Europea “PriSecco” per prodotti ricompresi nella classe 32, ovvero “cocktail analcolici”.

Tuttavia, nel settembre 2020, il Consorzio di tutela della denominazione di origine controllata “Prosecco” ha depositato presso l’EUIPO una domanda di dichiarazione di nullità del marchio “PriSecco” per evocazione indebita, ritenendo che, a causa della somiglianza tra i termini “PriSecco” e “Prosecco”, della reputazione della DOP e dell’affinità tra i prodotti “cocktail analcolici” e “vino”, il consumatore potesse essere indotto in errore, associando i due segni.

La società tedesca, in sua difesa, ha sostenuto che i prodotti a confronto non possono essere considerati affini: da una parte un vino spumante, dall’altra una bevanda analcolica, appartenenti peraltro a due classi merceologiche distinte secondo la Classificazione di Nizza (rispettivamente classe 33 e classe 32). Inoltre, ha invocato l’applicazione dell’art. 61 RMUE, relativo alla preclusione per tolleranza, sostenendo che il Consorzio fosse a conoscenza del marchio da anni senza essersi mai attivato per tutelare la DOP.

La Divisione Annullamento dell’EUIPO, esaminato il caso, ha accolto la domanda e dichiarato nullo il marchio “PriSecco”.

Ha ritenuto, infatti, che l’istituto della preclusione per tolleranza non potesse essere applicato agli organismi titolari di DOP o IGP. Inoltre, ha stabilito che i termini “PriSecco” e “Prosecco” presentano somiglianze sia visive che fonetiche, tali da generare una possibile associazione da parte del consumatore medio europeo.

Il Ricorso e la conferma della decisione della Divisione Annullamento

Nell’agosto 2022 la società tedesca, titolare del marchio annullato, ha proposto ricorso.

Il Tribunale UE ha confermato la decisione dell’EUIPO, riscontrando anch’essa una forte somiglianza visiva e fonetica tra i due segni in conflitto. In particolare, ha rilevato che il termine “Prosecco” è quasi interamente contenuto all’interno del segno “PriSecco”, rendendo sufficiente l’evocazione.

Con riferimento alla presunta diversità dei prodotti, si è stabilito che l’evocazione può sussistere anche in assenza di un’identità o affinità merceologica. Sebbene le due bevande appartengano formalmente a classi distinte, è necessario considerare la vicinanza tra le modalità di consumo e commercializzazione, poiché sia i vini che i cocktail (anche analcolici) vengono consumati in contesti sociali simili, come durante un aperitivo, e distribuiti tramite gli stessi canali, quali bar, caffè o supermercati.

Il Tribunale dell’Unione Europea ha dunque respinto l’appello e confermato la decisione di nullità emessa dall’EUIPO, affermando che la tutela delle DOP si estende anche a prodotti appartenenti a classi merceologiche formalmente differenti, qualora esista una concreta prossimità commerciale e di consumo.

Tania Giampieri