La Corte di Giustizia dell’Unione Europea è chiamata a pronunciarsi su una domanda pregiudiziale promossa dal Tribunale di Budapest, che vede contrapposte, da un lato, Like Company, editore di testate online ungheresi, e dall’altro lato, Google Ireland Limited, in qualità di fornitore di servizi di GenAI.
Il caso Like Company vs. Google
Like Company accusa Google di aver riprodotto e comunicato al pubblico i propri articoli senza consenso né remunerazione, in violazione dei propri diritti d’autore e diritti connessi. L’editore ungherese sostiene che i chatbot di Google utilizzino contenuti giornalistici per generare risposte e riassunti che, pur derivando dalle proprie pubblicazioni, non rimandano necessariamente ai siti originali, riducendo così il traffico e le entrate pubblicitarie.
Google nega le violazioni contestate, sostenendo che il processo di “tokenizzazione” e “addestramento” dei modelli linguistici non costituisce una vera e propria riproduzione. Inoltre, l’azienda afferma che i servizi di AI non archiviano né diffondono copie delle opere, ma generano testi del tutto nuovi.
Infine, contesta l’applicabilità del diritto ungherese, poiché l’addestramento dei modelli non sarebbe avvenuto all’interno del territorio nazionale.
Le questioni pregiudiziali
Le questioni pregiudiziali poste al vaglio della Corte riguardano l’interpretazione coordinata della Direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d’autore nel mercato unico digitale (Direttiva DSM) e della Direttiva 2001/29/CE (Infosoc) e, in particolare, sono i seguenti:
- se la visualizzazione, da parte di un chatbot, di testo identico o simile a contenuti di pubblicazioni di stampa costituisca una comunicazione al pubblico ai sensi dell’art. 15, par. 1 Direttiva 2019/790, e se il fatto che ciò sia il risultato di un processo di previsione della parola successiva sia rilevante;
- se il processo di addestramento di un chatbot, basato sull’osservazione e filtraggio di modelli linguistici, configuri una “riproduzione” ai sensi dell’art. 15, par. 1 Direttiva 2019/790 e dell’art. 2 Direttiva 2001/29;
- se, in caso affermativo al secondo quesito, la riproduzione di opere lecitamente accessibili in questo modo rientri nell’eccezione di libera utilizzazione per il text and data mining prevista dall’art. 4 Direttiva 2019/790;
- se la generazione, su richiesta dell’utente, di un testo sulla base di un’istruzione identica o riferita a un testo di una pubblicazione di stampa, costituisca una “riproduzione” imputabile al fornitore del chatbot.
I punti di frizione normativa
L’articolo 15 della direttiva DSM riconosce agli editori di stampa un diritto specifico di remunerazione per l’uso online delle proprie pubblicazioni, salvo per “parole isolate o estratti molto brevi”.
Secondo Like Company, l’attività di Google non integrerebbe tale eccezione, poiché i riassunti generati dai chatbot non si limitano a estratti marginali. Afferma inoltre che Google, attraverso l’addestramento e la “tokenizzazione” del chatbot, ha riprodotto le opere dell’editore in violazione dei propri diritti e che le risposte del chatbot costituiscono delle comunicazioni al pubblico.
Google, al contrario, invoca la necessità di bilanciare i diritti degli editori con le libertà fondamentali di espressione e informazione, sancite dalla Carta dei diritti fondamentali dell’UE, sottolineando la natura creativa e autonoma dei sistemi di GenAI. In particolare, sostiene che la visualizzazione delle risposte del chatbot non costituiscono una messa a disposizione del pubblico, in quanto si rivolge allo stesso pubblico già online.
Inoltre, Google sottolinea il fatto che la “tokenizzazione” non prevede l’archiviazione di copie di dati.
Conclusioni e prospettive
La controversia in esame mette in luce la crescente tensione tra protezione editoriale e progresso tecnologico.
La decisione che la Corte di Giustizia dell’Unione Europea sarà chiamata a rendere nei prossimi mesi assume un’importanza potenzialmente storica per la giurisprudenza europea in materia di diritto d’autore e sistemi di GenAI.
Infatti, se negli Stati Uniti controversie analoghe sono già state oggetto di decisioni giudiziarie (come il caso Bartz et al. v. Anthropic PBC, No. 3:24-cv-05417), a livello di Unione europea, invece, i casi di questo tipo sono ancora relativamente pochi.
Ciò conferisce a questa decisione grande rilevanza, poiché potrebbe orientare lo sviluppo della giurisprudenza europea in materia di diritto d’autore e sistemi di GenAI.
Elena Bandinelli