Anatomia della legge italiana sull’intelligenza artificiale: analisi del Capo II

Dopo aver approfondito il Capo I, continua l’analisi della legge italiana sull’intelligenza artificiale (legge 132 del 23 settembre 2025) con il Capo II, che può essere definito il vero cuore di questa nuova legge.

Capo II: come l’AI sarà regolata nei settori critici

Il Capo II si occupa di disciplinare l’uso dell’AI nei singoli settori, di cui molti considerati “critici”.

Ambito sanitario

Tra questi, una delle applicazioni più dibattute è indubbiamente quella in ambito sanitario, a cui vengono dedicati gli articoli 7, 8, 9 e 10.

Nello specifico, parte della dottrina ha evidenziato criticità nel far convivere l’intelligenza artificiale con i rischi legati ai dati sensibili, soprattutto considerando l’ingente quantità di dati di cui necessitano gli algoritmi per essere addestrati. Dall’altro lato, però, impedire l’uso di questi dati avrebbe completamente paralizzato la ricerca e lo sviluppo in ambito sanitario.

Ai temi appena esposti, il Legislatore ha risposto indicando una serie di principi generali applicabili all’ambito sanitario (art. 7), tra cui: “I sistemi di intelligenza artificiale utilizzati in ambito sanitario e i relativi dati impiegati devono essere affidabili, periodicamente verificati e aggiornati al fine di minimizzare il rischio di errori e migliorare la sicurezza dei pazienti”.

Viene poi prevista una deroga generale per i casi di “Ricerca e sperimentazione scientifica nella realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale in ambito sanitario” (art. 8), ritenuti di rilevante interesse pubblico e, pertanto, sempre autorizzati all’uso secondario di dati personali privi degli elementi identificativi diretti (quindi pseudonomizzati), anche appartenenti alle categorie indicate all’articolo 9 del GDPR. La base giuridica è, dunque, l’interesse pubblico e pertanto non occorre più il consenso dell’interessato.

La norma stessa, poi, aggiunge un’ulteriore deroga, prevedendo che possono essere utilizzati per il suddetto fine anche i dati che comportano la conoscenza dell’identità degli interessati, ogni volta in cui tale conoscenza risulti inevitabile, o necessaria, al fine della tutela della loro salute.

In ogni caso, resta fermo l’obbligo di informativa, il quale può essere assolto anche con una semplice informativa generale pubblicata sul sito web del titolare del trattamento.

Considerata la delicatezza dei dati trattati, viene sempre previsto un controllo del Garante e un costante monitoraggio delle procedure di anonimizzazione e pseudoanonimizzazione dei dati.

L’art. 9, invece, si propone di disciplinare le modalità del trattamento dei dati usati dall’AI per finalità di ricerca e sperimentazione. L’articolo non cita riferimenti specifici all’ambito sanitario, lasciando dubbi circa la portata della sua applicazione: riguarda tutti gli ambiti di ricerca e sviluppo o solo quelli sanitari? In particolare, desta confusione la previsione di una delega al Ministro della Salute, il quale dovrà emettere un decreto entro 120 giorni dall’entrata in vigore della Legge, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, gli enti di ricerca, i presidi sanitari nonché le autorità e gli operatori del settore.

Infine, viene prevista esplicitamente la possibilità di utilizzare tecnologie AI per la gestione del fascicolo sanitario elettronico (art. 10).

Ambito lavorativo

Al mondo del lavoro vengono poi dedicati gli articoli 11, 12 e 13, nei quali si prevede un uso etico dell’Intelligenza Artificiale, in linea con i principi europei di non discriminazione, affidabilità, trasparenza e sicurezza.

I lavoratori dovranno essere sempre informati dell’uso di tecnologie AI nell’ambito dei loro rapporti di lavoro e, d’altro canto, chi opera nell’ambito delle professioni intellettuali dovrà sempre informare i propri clienti circa l’uso di sistemi AI a supporto della propria attività professionale.

Viene stabilito chiaramente che l’uso dell’AI deve essere solo strumentale e di supporto al lavoro intellettuale, il quale resta la parte prevalente della prestazione d’opera.

Considerata la delicatezza dell’ambito lavorativo, caratterizzato da rapporti di forza sbilanciati e alto interesse socio-economico, la Legge introduce un apposito “Osservatorio sull’adozione di sistemi di AI nel mondo del lavoro”, con il compito di massimizzare i benefici e contenere i rischi derivanti dall’uso di tali sistemi. La composizione ed il funzionamento dell’Osservatorio verrà regolato con decreto, la cui delega è demandata al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Ambito statale

Gli ultimi articoli, infine, si occupano di disciplinare l’uso dell’AI negli apparati statali, ossia nella Pubblica Amministrazione, nelle attività di Giustizia e nella sicurezza nazionale.

L’obbiettivo è quello di incentivare un uso dei sistemi AI finalizzato all’efficientamento, ma senza rinunciare alla conoscibilità dei procedimenti, alla supervisione umana e, soprattutto, all’autonomia ed al potere decisionale. Non a caso, viene ribadito a più riprese che “la persona resta l’unica responsabile dei provvedimenti e dei procedimenti in cui sia stata utilizzata l’intelligenza artificiale” (art. 13) o che “è sempre riservata al magistrato ogni decisione sull’interpretazione e sull’applicazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sull’adozione dei provvedimenti” (art. 15).

Merita attenzione l’art. 16, recante l’ennesima delega prevista dalla Legge italiana sull’AI.

Questa volta viene demandata al Governo ed è di carattere generico, con l’obbiettivo di definire una disciplina organica relativa all’utilizzo di dati, algoritmi e metodi matematici per l’addestramento di sistemi AI.

I principi guida che il Governo dovrà seguire nella stesura dei decreti legislativi sono:

  1. individuazione di diritti e obblighi gravanti su chi intenda procedere al suddetto utilizzo;
  2. previsione di strumenti di tutela di carattere risarcitorio, inibitorio e sanzionatorio;
  3. attribuzione alle sezioni specializzate in materia di impresa le controversie relative alla disciplina introdotta.

Anche in questo caso, oltre l’indeterminatezza generata da una delega in tal senso, si pongono perplessità sul fatto che, i suddetti decreti legislativi, dovrebbero disciplinare la materia ma “senza obblighi ulteriori, negli ambiti soggetti al regolamento (UE) 2024/1689, rispetto a quanto già ivi stabilito”.

Conclusioni

Ad oggi, la legge italiana sull’Intelligenza Artificiale disciplina tra le “disposizioni di settore” solo gli ambiti appena citati, dandone i principi e le direttive generali.

La legge, infatti, non risulta ancora completa e diventerà totalmente operativa solo con l’emanazione dei numerosi decreti delega, entro 12 mesi dall’entrata in vigore della norma nazionale.

L’intervento italiano, sotto questo aspetto, appare celere ma non risolutivo.

Barbara Tombini