Con la sentenza n. 10335 del 19 maggio 2016, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla rilevanza delle rivendicazioni ai fini della determinazione dell’oggetto del brevetto.
Il caso esaminato dalla Suprema Corte vedeva contrapposte due società (X e Y) in merito alla validità del brevetto italiano e della frazione italiana del brevetto europeo della società X ed alla contraffazione di tali brevetti da parte della società Y.
In particolare, la società Y affermava che il brevetto italiano, tutelando la stessa invenzione del brevetto europeo pur non avendo rivendicazioni esattamente uguali, doveva essere dichiarato decaduto ai sensi dell’art. 59 del Codice della Proprietà Industriale (c.p.i.), per il quale: “Qualora, per la medesima invenzione un brevetto italiano ed un brevetto europeo valido in Italia siano stati concessi allo stesso inventore (…) il brevetto italiano, nella misura in cui esso tutela la stessa invenzione del brevetto europeo, cessa di produrre i suoi effetti…”.
I Giudici di primo e di secondo grado accertavano la contraffazione dei brevetti sopra menzionati da parte della società Y e rigettavano le domande di quest’ultima in merito alla validità degli stessi ed in particolare in merito alla decadenza del brevetto italiano in quanto i due brevetti in questione non avevano rivendicazioni esattamente sovrapponibili e quindi lo stesso oggetto. La società Y ricorreva quindi alla Corte di Cassazione.
La questione che è stata posta ai giudici di legittimità è quella di sapere se due brevetti, le cui rivendicazioni sono parzialmente diverse, possono essere considerati aventi ad oggetto la stessa invenzione.
La Corte di Cassazione, nella sentenza sopra menzionata, ha risposto negativamente in quanto “l’art. 52 c.p.i. espressamente stabilisce che l’oggetto del brevetto si individua in relazione alle rivendicazioni svolte”. E quindi “se le rivendicazioni avanzate in relazione a due distinti brevetti sono diverse, il trovato oggetto degli stessi è anch’esso diverso onde non sussiste alcuna identità”.
La Corte di Cassazione ha inoltre concluso che è irrilevante il fatto che l’art. 59 c.p.i. menzioni la parola “invenzione” invece di “rivendicazioni” in quanto variando l’oggetto dell’invenzione in relazione alla diversità delle rivendicazioni, cambia necessariamente il trovato.