Il 24 febbraio 2023 l’Agenzia delle Entrate ha emanato un Provvedimento che modifica il precedente Provvedimento del 15 febbraio 2022 in tema di nuovo regime Patent box, al fine renderlo maggiormente aderente a quanto previsto dall’articolo 6 del D.L. 21/10/2021, n. 146 (così come modificato dalla L. 30/12/2021, n. 234).
Il regime agevolativo opzionale introdotto con il citato articolo 6 consente, al titolare del diritto di sfruttamento economico relativo a specifici beni immateriali impiegati nelle attività d’impresa, di poter ottenere una deduzione fiscale maggiorata delle spese sostenute nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo riferibili agli stessi beni immateriali.
Con una circolare pubblicata sempre il 24 febbraio, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un documento esplicativo aggiornato del nuovo regime Patent box, rispondendo ai dubbi interpretativi più frequenti e chiarendo le modifiche introdotte dal Provvedimento del 24 febbraio 2023.
Definizione di attività rilevanti
Il recente Provvedimento stabilisce che le attività rilevanti, ossia quelle da cui originano le spese di ricerca e sviluppo, debbano essere effettuate in laboratori o strutture situati nel territorio dello Stato italiano, in Stati appartenenti all’Unione europea, in Stati aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, ovvero in Paesi che consentano un adeguato scambio di informazioni ai sensi del DM 4 settembre 1996.
Firma elettronica
È stata confermata la necessità di sottoscrizione elettronica della documentazione “mediante firma elettronica con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi”. Tuttavia, il nuovo Provvedimento ha precisato che “per il primo periodo d’imposta di applicazione del nuovo regime patent box la firma elettronica con marca temporale può essere apposta entro 6 mesi dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi.”
Oneri documentali e sanzioni
Modificando il punto 11.4 del precedente Provvedimento del 2022, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che la predisposizione della “documentazione idonea” non costituisce condizione essenziale per l’adesione al nuovo regime Patent box e per il godimento del beneficio, ma rappresenta una facoltà del contribuente, finalizzata a consentirgli di avvalersi dell’esimente sanzionatoria in caso di rettifiche della maggiorazione.
Quindi, le sanzioni previste dal punto 11.4 si riferiscono alle ipotesi in cui, anche in presenza dell’adesione da parte del contribuente al regime degli oneri documentali previsto dall’art. 6, comma 6, del D.L. 21/10/2021, gli organi di controllo non siano in grado di verificare l’esistenza delle condizioni di accesso al regime e la correttezza della quantificazione del beneficio a causa della completa assenza di ogni tipologia di documentazione a supporto del beneficio fiscale goduto dal contribuente.
In tali circostanze, si procederà direttamente al recupero integrale della maggiorazione, con conseguente applicazione degli interessi e irrogazione delle sanzioni.
Ilaria Feriti