Con sentenza n. 10041/2022, del 22/06/2022, il Tribunale di Roma ha chiarito la differenza tra fotografie creative e fotografie semplici, confermando che anche l’uso non autorizzato delle fotografie semplici integra un illecito e comporta l’obbligo di risarcire il danno.
Il caso
Un’agenzia fotografica citava in giudizio una testata giornalistica sostenendo che quest’ultima avesse illecitamente utilizzato 51 fotografie scattate dall’agenzia, pubblicandole a corredo di 127 articoli editi dalla testata. Dal momento che il prezzo di listino applicato dall’agenzia sarebbe stato di € 150 per ogni fotografia, l’agenzia chiedeva un risarcimento di € 23.214, pari al prezzo di listino moltiplicato per ogni utilizzo non autorizzato.
La convenuta si difendeva sostenendo di trovato le fotografie su Google, dove erano presenti in bassa risoluzione e senza indicazioni relativa alla titolarità o alla provenienza. Contestava altresì il carattere artistico delle fotografie e la quantificazione del risarcimento del danno operata dall’agenzia.
Le motivazioni
Prima di emettere la decisione, il Tribunale ripercorre la disciplina italiana a tutela del diritto d’autore sulle opere fotografiche, che distingue tre ipotesi:
- le fotografie creative, che godono della tutela prevista dagli artt. 12 e ss., 20 e ss. e 171 e ss. della Legge sul diritto d’autore, per i 70 anni successivi alla morte dell’autore;
- le fotografie semplici, vale a dire le “immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale o sociale“, prive di carattere creativo anche se caratterizzate da una qualche attività personale del fotografo. Queste fotografie godono di una tutela più limitata, prevista dagli artt. 87 e ss. della Legge sul diritto d’autore, e per i 20 anni successivi alla produzione della fotografia;
- le fotografie di “scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili“, che, invece, sono prive di tutela.
Ai fini della distinzione tra fotografie creative e fotografie semplici, il Tribunale ricorda che “occorre verificare se sussista o meno un atto creativo, che sia espressione di un’attività intellettuale preponderante rispetto alla tecnica materiale, così che la modalità di riproduzione del dato fotografato trasmetta un messaggio ulteriore e diverso rispetto alla visione oggettiva di esso, rendendo una soggettiva interpretazione che permetta di individuare l’opera tra le altre analoghe”. Quindi, la fotografia è creativa quando è capace di evocare suggestioni o comunque di far trasparire l’apporto personale del fotografo, senza limitarsi a riprodurre e documentare determinate situazioni reali.
Nel caso in esame, il Tribunale ha ritenuto che le 51 fotografie scattate dall’agenzia fossero fotografie semplici e non fotografie creative. In sintesi, il fatto che l’autore dello scatto fosse un fotografo professionista non è stato ritenuto sufficiente a qualificare la fotografia come creativa, essendo invece necessario che ricorrano anche i requisiti dell’originalità e della creatività.
La decisione del Tribunale
Il Tribunale ha ritenuto che l’uso delle fotografie semplici da parte della testata fosse comunque illecito e che l’agenzia avesse diritto al risarcimento del danno richiesto. Infatti, a nulla è valso sostenere che le fotografie fossero state trovate in rete. Anzi, proprio perché erano state trovate in rete, il Tribunale ha affermato che chi gestisce una testata giornalistica dovrebbe essere consapevole dell’esistenza delle norme sul diritto d’autore e adottare tutte le cautele necessarie a evitare violazioni.
Rispetto alla quantificazione del risarcimento, il Tribunale ha ritenuto corretto il criterio applicato dall’agenzia e basato sui prezzi di listino abitualmente applicati, ricordando altresì che il risarcimento del danno ricomprende anche il pregiudizio subito per la diffusione incontrollata sul web delle fotografie e per la conseguente diluizione del loro valore economico.
Ilaria Feriti