Sulla scorta della sentenza C-466/12 “Svensson e a. c. Retriever Sverige AB”, di recente la Corte di Giustizia ha avuto modo di esprimersi nuovamente sul rapporto tra diritto d’autore e forme di comunicazione al pubblico di contenuti da esso protetti, secondo quanto disposto dall’art. 3, par. 1 della Direttiva 2001/29 sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione.
Nella decisione C-348/13 dello scorso 21 ottobre è stato affrontato il tema del c.d. “embedding”, pratica molto diffusa nei canali informatici, che prevede l’“incorporazione” di video all’interno di siti internet.
In particolare, la Bestwater International, azienda tedesca, ha citato in giudizio due agenti di un’impresa concorrente, che avevano “incastonato” sul loro sito un video promozionale pubblicato dall’attrice. La Bestwater ha ravvisato in tale attività una lesione dei propri diritti d’autore, richiedendo la cessazione della condotta ritenuta illecita ed il risarcimento dei danni.
Giunti dinanzi alla Suprema Corte tedesca, questa ha rinviato la questione alla Corte di Giustizia europea, al fine di ottenere una pronuncia sulla possibilità di ricondurre o meno l’“embedding” alla definizione di “comunicazione al pubblico” prevista dal predetto art. 3, par. 1.
I giudici non hanno smentito la linea tenuta nel precedente caso “Svensson”: l’inserimento, all’interno di un sito, di contenuti protetti dalla normativa sul diritto d’autore e già presenti su altro sito internet – nel caso di specie, un video già raggiungibile sulla piattaforma YouTube – non consente di individuare un “pubblico nuovo”, differente da quello cui era destinata la precedente pubblicazione dell’opera.
Pertanto, essendo carente uno dei due requisiti riconosciuti ai fini dell’applicazione della normativa (la nozione di “comunicazione al pubblico” consta infatti di un “atto di comunicazione” e la comunicazione di tale opera ad un “pubblico”), l’“embedding” non costituisce una lesione dei diritti sul materiale “incorporato”.