La nuova Legge Concorrenza del 4 agosto 2017, n. 124 (in G.U. n. 189 del 14.08.2017) ha introdotto rilevanti modifiche alla previgente disciplina contenuta nell’art. 73 della legge n. 633/1941 (L.d.a.) in materia di diritti connessi al diritto d’autore per la riproduzione in pubblico di opere musicali.
Ai sensi del vecchio testo della norma in commento, come noto, l’esercizio dei diritti connessi per l’utilizzazione a scopo di lucro dei fonogrammi spettava esclusivamente al produttore, salvo poi l’obbligo di ripartire con gli artisti interpreti ed esecutori i compensi incassati.
Il legislatore è recentemente intervenuto a liberalizzare l’ambito di contrattazione dei diritti connessi e a limitare il monopolio finora riconosciuto in favore del produttore discografico.
Il nuovo art. 73, così come modificato dall’art. 1, comma 56 della legge sulla concorrenza n. 124/2017, prevede infatti che
«Il compenso è riconosciuto, per ciascun fonogramma utilizzato, distintamente al produttore di fonogrammi ed agli artisti interpreti o esecutori. L’esercizio di tale diritto spetta a ciascuna delle imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d’autore (…), alle quali il produttore e gli artisti interpreti o esecutori hanno conferito per iscritto il rispettivo mandato».
Vi è di più. Il nuovo comma 2-bis dell’art. 73, inserito dalla Legge Concorrenza, ha inoltre chiarito che si tratta di diritti indisponibili, in quanto gli artisti interpreti ed esecutori non possono né rinunciarvi, né cederli a terzi.
A partire dal 29 agosto 2017, data in cui è entrata in vigore la nuova legge, anche le collecting societies che rappresentano gli artisti hanno piena facoltà di negoziare con gli utilizzatori e riscuotere i compensi dovuti per l’utilizzazione dei fonogrammi, senza che sia più necessaria l’intermediazione del discografico.
Le novità appena esposte si inseriscono nel quadro del più ampio dibattito in materia di liberalizzazione dell’attività di intermediario per l’esercizio del diritto d’autore e dei diritti ad esso connessi, a cui il legislatore italiano aveva dato una prima risposta con l’adozione del D.lgs. del 15 marzo 2017 n. 35, con il quale è stata recepita nel nostro ordinamento la Direttiva Barnier 2014/26/UE.
Si attendono ulteriori evoluzioni in materia.
In attesa, si segnala che l’AGCM aveva avviato nel 2016 un’istruttoria nei confronti del Nuovo Imaie, società di collecting che figura nell’elenco delle dieci imprese a cui può essere affidato il mandato di intermediario (art. 3, comma 2, DPCM del 19 dicembre 2012), per sospetto abuso di posizione dominante. L’istruttoria si è conclusa con delibera del 22 marzo 2017, a seguito dell’assunzione da parte del Nuovo Imaie di specifici impegni correttivi per porre rimedio alle presunte condotte anticoncorrenziali a danno degli altri operatori del settore.