Il tema del diritto d’autore e delle rassegne stampa per quanto riguarda in particolare l’utilizzazione dei contenuti editoriali dei giornali dopo la loro pubblicazione, non è stato diffusamente trattato in giurisprudenza ed in realtà manca addirittura una legge specifica che regolamenti tali aspetti. In questo contesto, appare quindi di rilevante interesse la sentenza emessa sul tema dal Tribunale di Roma il 18 gennaio 2017.
La questione sottoposta all’esame del Giudice di merito riguardava la legittimità, alla luce degli articoli 65 e 101 LDA (legge sul diritto d’autore n. 633/1941), della utilizzazione degli articoli di giornale o di frammenti degli stessi da parte delle società esercenti le rassegne stampa senza il consenso degli editori titolari dei diritti di utilizzazione economica, in quanto autori dell’opera collettiva (giornali o riviste) e come tali titolari della facoltà di consentire o impedire a qualunque terzo la riproduzione di essa o di parti di essa.
Il Tribunale di Roma ha affermato che l’articolo 65 LDA, il quale stabilisce “la libera riproducibilità degli articoli di giornale pubblicati nelle riviste o nei giornali, oppure radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico” salvo che “la riproduzione o l’utilizzazione non è stata espressamente riservata”, e l’art. 101 LDA, ai sensi del quale la riproduzione di informazioni e notizie è lecita purché non sia effettuata con l’impiego di atti contrari agli usi onesti in materia giornalistica e purché se ne citi la fonte, non sono estensibili a qualsiasi fattispecie di mezzo informativo diverso dai giornali e dalle riviste, ma concerne soltanto questi ultimi rispondendo alla ratio di contrastare possibili abusi concorrenziali.
Non potrebbe quindi essere compresa in queste fattispecie vietate la rassegna stampa che è un mezzo informativo diverso, destinato a soddisfare non il generale bisogno di informazione realizzato attraverso l’acquisto di giornali, ma uno specifico bisogno individuale per esaudire il quale le società del settore operano una selezione di articoli o parti di articolo già pubblicati riferiti all’argomento che interessa il singolo cliente, comunicandolo esclusivamente allo stesso e non mettendolo a disposizione di un pubblico generalizzato, come quello che legge quotidiani o riviste.
Quindi, per il Tribunale di Roma la riproduzione su rassegne stampa ad uso esclusivo dei clienti degli articoli, già pubblicati su giornali e riviste, non costituisce violazione dei diritti degli editori delle testate giornalistiche. Il Tribunale ha comunque auspicato un intervento legislativo sul tema.
La decisione è piuttosto pionieristica e merita vedere gli effetti che potrà avere sulla successiva giurisprudenza.