Patent Box: il canone software non è sempre escluso

Il Patent Box è stato introdotto con decreto del 2015 aggiornato nel 28.11.2017.

Il Patent Box è un’agevolazione fiscale che consente di dedurre dal reddito derivante dall’uso di opere dell’ingegno una percentuale del reddito stesso che non viene tassata. Questa percentuale, dal 2018 il Patent Box, può raggiungere il 50% del reddito prodotto.

Le opere dell’ingegno oggetto del Patent Box sono i Brevetti, i Disegni e Modelli industriali, il Know-how, ovvero le Informazioni aziendali protette e giuridicamente tutelabili, i Software protetti dal diritto d’autore. Sono invece esclusi dal 2017 i marchi.

Per usufruire di detta agevolazione le imprese devono comunicare di volere aderire a questo sistema (per i primi due anni con comunicazione all’Agenzia delle Entrate e dal terzo anno all’interno della denuncia dei redditi) e devono obbligatoriamente mantenerlo per cinque anni d’imposta.

Chi usufruisce dell’agevolazione detrae dal reddito derivante dall’uso del bene immateriale la percentuale di detassazione, calcolata in base al rapporto tra i costi sostenuti per la ricerca e sviluppo del bene immateriale ed i costi sostenuti per produrre il bene.

Se il bene immateriale è sfruttato direttamente dall’impresa, per calcolare il reddito derivante dal suo sfruttamento occorre determinare il contributo economico che esso ha apportato attraverso la procedura di “ruling” (calcolo preventivo delle entrate e delle uscite derivanti dallo sfruttamento diretto) da gestire in contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate. Se invece lo sfruttamento avviene in modo indiretto, attraverso concessione a terzi, il reddito è dato dai canoni derivanti da detto sfruttamento.

È su questo secondo aspetto che si è recentemente pronunciata l’Agenzia delle Entrate a seguito di un interpello per chiarire quali voci del canone di sfruttamento di un software concesso in uso a terzi possano beneficiare dell’agevolazione Patent Box.

Il caso riguarda  un software ideato da un’azienda che lo sfruttava indirettamente concedendolo in uso a terzi tramite un servizio Cloud, in modo che gli utenti potessero usarlo accedendo tramite web al software stesso. Nello specifico si trattava di un configuratore di prodotti grafici.

L’art. 8 del decreto Patent Box prevede che

«Rientrano nelle attività di ricerca e sviluppo finalizzate allo sviluppo, al mantenimento, nonché all’accrescimento del valore dei beni di cui all’art. 6, le seguenti attività: a) la ricerca fondamentale…; b) la ricerca applicata …; c) il design … d) l’ideazione e la realizzazione del software protetto da copyright…»

 Il presupposto per l’agevolazione è quindi che il software soddisfi i requisiti minimi previsti dalla Legge sul diritto d’autore per essere protetto, diversamente non vi sarà alcuna detassazione.

Da ciò consegue che solo i redditi che derivano dalla prerogativa del diritto d’autore possono essere soggetti al Patent Box e non anche quelle voci del canone che possono riguardare un qualsiasi software anche banale e quindi non tutelabile.

La detassazione riguarda quindi solo quelle voci di reddito, anche relative ad un software fornito via Cloud, che sono riferibili allo sviluppo, al mantenimento e all’accrescimento del software con “prerogativa autoriale”, cosa che secondo l’Agenzia delle Entrate (Risposta interpello 25.10.2018 n. 52) si verifica quando le attività, contestualmente:

  • possono essere svolte esclusivamente dal titolare del diritto;
  • accrescono il valore del software;
  • sono finalizzate alla realizzazione di funzioni nuove;
  • sono il frutto di un intervento unico non riconducibile a funzioni già presenti nel software.

Il canone che viene richiesto per il semplice utilizzo del servizio software Cloud che remunera della sola connessione tecnica del servizio non rientra secondo l’Agenzia tra i ricavi agevolabili, in quanto di per sé non configura alcuna attività di ricerca, sviluppo o accrescimento del software.

Ciò non significa però che i canoni siano del tutto esclusi dall’agevolazione, ma soltanto che quella voce del canone relativa alla mera connessione al Cloud dovrà esserlo.

La risposta all’interpello sembrerebbe in accordo con quanto già stabilito dall’Agenzia, con la risoluzione 28E del 9 Marzo 2017 in cui erano stati considerate agevolabili le «attività di implementazione, aggiornamento, personalizzazione e customizzazione del software, in considerazione dell’obbligatorietà, prevista dalla norma, di svolgere un’attività di ricerca e sviluppo».

Erano vince state escluse dal Patent Box quelle attività che «configurano una forma puramente strumentale all’utilizzo del software .. quali l’attività di formazione del personale, il basic help desk di cd. “secondo livello”, il supporto telefonico, il canone periodico per l’utilizzo di software applicativi in Cloud, ecc.».

Adesso l’Agenzia precisa che deve escludersi dall’agevolazione anche quella voce del canone che si riferisce al mero accesso al software via Cloud.

Viceversa se il canone prevede voci diverse, relative a miglioramenti, personalizzazioni, implementazioni o altro, leggendo “a contrario” il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate e tenendo conto della risoluzione 28E, si potrebbe sostenere che l’agevolazione Patent Box possa applicarsi.