In un caso che vede coinvolto un notissimo calciatore, successivamente divenuto uomo politico, la Corte di Cassazione cassa, dopo un’attenta e ponderata analisi dei fatti litigiosi, la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 5246 del 14/12/2017 che – confermando, a sua volta, la decisione del Tribunale di Milano del 9/02/2015 – riteneva illecita la diffusione dell’immagine del calciatore ripreso, in abiti borghesi, non in azione di gioco.
Al centro della questione vi è il dibattuto tema di come bilanciare l’interesse pubblico all’informazione con il legittimo diritto della persona nota, o notissima, alla tutela della propria immagine divulgata senza il suo consenso.
Nel caso in esame, una casa editrice aveva pubblicato alcune immagini fotografiche che ritraevano il calciatore non in azione di gioco. Secondo la difesa del calciatore tale divulgazione era avvenuta senza il suo consenso e per fini promozionali avendo la casa editrice ricercato il profitto tramite l’attività informativa collegata a questa divulgazione. Dal canto suo, la casa editrice contestava tali argomentazioni sostenendo che le fotografie in questione erano state scattate, a loro tempo, con il consenso del medesimo e che le stesse erano state pubblicate solo per finalità informativa.
Il discrimine, secondo la Cassazione, fra pubblicazione lecita o illecita sta su cosa si intenda per notorietà ai fini dell’applicazione dell’art. 97 della Legge 30 aprile 1941 n. 633 (L.d.A.), norma di legge che consente la divulgazione del ritratto fotografico di persona nota, senza il suo consenso, quando tale divulgazione sia appunto giustificata dalla notorietà del medesimo.
Per la Cassazione civile la notorietà di un personaggio non va rigorosamente delimitata allo stretto ambito dell’attività da cui è inizialmente emersa, specialmente se il personaggio appartiene al mondo del calcio, dello spettacolo e dell’intrattenimento di massa.
Secondo la Cassazione, quando la divulgazione della raffigurazione del personaggio famoso non è lesiva del suo diritto all’immagine e avviene rispettando la sfera privata in cui il personaggio stesso ha esercitato il proprio diritto alla riservatezza, essa è lecita anche se la raffigurazione ripresa rappresenta il personaggio nello svolgimento di attività accessorie e connesse a quella attinente al contesto sportivo che l’ha reso celebre, come può essere lo scatto del calciatore che dismessi i vestiti sportivi solleva la coppa vinta.
Nel caso di specie l’immagine del calciatore era stata utilizzata per veicolare l’informazione sottesa all’immagine stessa, che è quella di far conoscere al pubblico come il personaggio gioisca dei trofei vinti, come si relazioni con la stampa e anche con i tifosi.
La natura imprenditoriale dell’attività svolta dalla casa editrice, che tanto per la difesa del calciatore quanto per la Corte d’Appello milanese, sarebbe stata determinante per qualificare illecita l’utilizzazione di tale immagine per fini commerciali, secondo la Corte Suprema non è determinante.
La Cassazione argomenta, in modo del tutto condivisibile, che le finalità informative connesse alla pubblicazione di una fotografia possono essere perseguite anche da un soggetto che agisca nell’esercizio di un’impresa a fini di lucro, se la pubblicazione stessa rientra nell’ambito all’art. 97 L.d.a.. Se non fosse così dovrebbe essere interdetta del tutto la pubblicazione di foto a discapito del pubblico interesse alla cronaca informativa.
Dunque quello che rileva per la Cassazione è distinguere la natura professionale dell’attività di cronaca informativa, veicolata con la pubblicazione di fotografie, dalle finalità commerciali di utilizzo delle fotografie stesse per cui il consenso sarebbe sempre necessario, ma questo non è accaduto nel caso in esame.
Maria Luisa Milanesi