Hosting Provider: il Tribunale di Roma chiarisce il Perimetro di Responsabilità del Gestore Passivo  

Con sentenza del 7/04/2023, n. 5700/2023, il Tribunale di Roma, si è pronunciato in materia di responsabilità dell’hosting provider per le violazioni dei diritti d’autore commesse dagli utenti della piattaforma.

Il caso

Il caso sottoposto al Tribunale di Roma riguardava l’abusiva diffusione, su una piattaforma di condivisione video, di un’ingente quantità di materiali audiovisivi di titolarità esclusiva di Reti Televisive S.p.A. (RTI).

In un primo momento, l’emittente televisiva aveva notificato una diffida all’hosting provider, facendo presente che risultavano pubblicati sulla piattaforma numerosi video tratti da diversi programmi televisivi di RTI e fornendo, in via esemplificativa, quattro URL identificativi di tali video.

Dal momento che non tutti i materiali erano stati rimossi dall’hosting provider, RTI agiva nei suoi confronti del gestore chiedendo che fosse accertata la responsabilità dell’hosting provider per aver consentito l’abusiva messa a disposizione del pubblico dei materiali e per non aver tempestivamente rimosso integralmente detti materiali in seguito alla diffida ricevuta.

Il richiamo ai principi espressi dalla Corte di Giustizia UE

Il Tribunale di Roma ritiene che la controversia debba essere valutata alla luce dei principi espressi dalla Corte di Giustizia UE del 22.6.2021 (cause riunite C-682/18 e C-683/18), che ha ridefinito con efficacia vincolante i confini della responsabilità dell’hosting provider e delle esenzioni da responsabilità che allo stesso competono.

Detta sentenza, infatti, ha affermato che l’hosting provider non può essere ritenuto responsabile delle violazioni commesse dagli utenti e connesse alla condivisione di contenuti protetti sulla propria piattaforma, a condizione che non svolga un ruolo attivo (cioè idoneo a conferirgli una conoscenza o un controllo dei contenuti caricati sulla sua piattaforma)e a condizione che si attivi immediatamente per rimuovere i contenuti nel momento in cui venga a conoscenza degli illeciti commessi dagli utenti.

Quindi, la Corte UE ha stabilito che, per accertare se l’hosting provider possa essere esonerato da responsabilità, occorre esaminare se il ruolo svolto dal gestore sia neutro (cioè meramente tecnico, automatico e passivo) o se, al contrario, detto gestore svolga un ruolo attivo, cioè idoneo a conferirgli una conoscenza o un controllo dei suddetti contenuti.

Inoltre, perché sia configurabile una responsabilità dell’hosting provider, è necessario che quest’ultimo sia effettivamente al corrente del fatto che l’attività o l’informazione è illecita. Ciò significa che “la segnalazione relativa all’illecita condivisione di un contenuto protetto deve contenere elementi sufficienti per consentire al gestore di tale piattaforma di accertarsi, senza un esame giuridico approfondito, del carattere illecito di tale comunicazione e della compatibilità di un’eventuale rimozione del suddetto contenuto con la libertà di espressione”.

La decisione del Tribunale di Roma

Alla luce dei principi espressi dalla sentenza della Corte di Giustizia UE, il Tribunale di Roma ha escluso che l’hosting provider fosse responsabile degli illeciti commessi in danno di RTI.

In primo luogo, il Tribunale ha accertato che il ruolo effettivamente svolto dal gestore della piattaforma fosse neutro e che, quindi, non ci fosse stato un controllo preventivo dei video caricati dagli utenti o un’altra forma di partecipazione agli illeciti commessi dagli utenti.

Inoltre, il Tribunale ha ritenuto che non fosse neppure configurabile una responsabilità dell’hosting provider per non aver rimosso tempestivamente tutti i contenuti lesivi dei diritti di RTI.

Infatti, nella propria diffida l’emittente aveva segnalato soltanto 4 URL, a campione, dei materiali contestati, mentre nei propri scritti difensivi aveva documentato in modo puntuale la presenza 401 video caricati senza autorizzazione. Quindi, dal momento che sulla piattaforma del convenuto risultavano caricati oltre 715 milioni di video, il Tribunale ha concluso che i 401 video di RTI sarebbero stati impossibili da reperire senza l’indicazione puntuale degli URL (dei quali, peraltro, l’attrice era in possesso).

 

Ilaria Feriti