A seguito di una lite intervenuta tra un rivenditore di prodotti on line ed eBay, sito sul quale avveniva la vendita e che aveva disattivato l’account del venditore, il Tribunale di Catanzaro è intervenuto ordinando di riattivare l’account ma al tempo stesso chiarendo alcuni capisaldi del rapporto contrattuale intercorso tra le parti. Si tratta di considerazioni già per certi versi note ma che mai erano state evidenziate in modo così esplicito. Il Tribunale ha innanzitutto stabilito che questo tipo di contratto è regolamentato dal codice civile e non dal Codice del consumo (D.lgs. 205/2005) o dalla legge sulla subfornitura (Legge 192/98). Inoltre ha stabilito che quando si stipula un contratto in via telematica, il contratto è validamente concluso e perfezionato semplicemente accettandolo con un click senza bisogno di particolari formalità. Ciò vale per il contratto in generale ma non vale per quei contratti che richiedono una forma necessitata e soprattutto non ha effetto per le clausole vessatorie, ovvero per quelle clausole che sono particolarmente gravose e che la legge prevede che debbano essere espressamente approvate per iscritto. Il problema non è di poco cont
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