Il D. Lgs. 70/2003 (Dir. 2000/31/CE) si occupa della responsabilità degli Internet provider distinguendoli in:
“access provider” quando esercitano un’attività di mero trasporto delle informazioni e non partecipano in alcun modo all’attività di scelta del contenuto, come accade per il gestore di una linea telefonica;“caching provider” quando esercitano un’attività di memorizzazione temporanea delle informazioni che circolano in rete; e“hosting provider” quando memorizzano stabilmente le informazioni;a queste figure si aggiunge il “content provider” che è colui che invece sceglie ed inserisce i contenuti in rete.
Mentre la responsabilità del content provider è ovviamente piena in quanto è lui che decide cosa pubblicare, la responsabilità degli altri soggetti coinvolti è più critica.
Il caching e l’hosting provider non sono di norma responsabili quando non intervengono sull’informazione: non è infatti previsto un obbligo generale o preventivo di controllo. Tuttavia essi devono prontamente informare le autorità quando si rendono conto che si sta realizzando una violazione.
In questo senso si è espresso anche il Tribunale di Firenze che in data 25.05.2012 (R.G. 14420/12) ha stabilito che il caching provider è responsabile solo se non si attiva per impedire l’accesso ad un certo contenuto a seguito dell’ordine ricevuto dall’autorità giudiziaria o se, avendo avuto modo di verificare il carattere illecito di un’informazione, non denuncia il fatto.
Il Tribunale di Firenze precisa però che il provider non è tenuto ad attivarsi a seguito di una diffida ricevuta da un privato in quanto si tratta pur sempre di una contestazione soggettiva. Non è detto che chi chiede ad un provider di rimuovere un certo contenuto abbia un reale diritto di farlo.