Anche se città si chiama Budejovice il nome Budweiser è sempre da considerarsi parola che indica una provenienza geografica come tale rilevante nella disciplina dei marchi.
Il codice della proprietà industriale limita la registrabilità come marchio dei nomi geografici e nella causa intercorsa tra due produttori di birra, uno ceco e l’altro americano, la materia del contendere ha proprio avuto ad oggetto la circostanza se il termine Budweiser sia da considerarsi nome geografico o meno.
La Corte di Cassazione (sentenza 21023/2013) ha affermato che «nessuna norma prevede che le denominazioni geografiche ovvero i nomi geografici siano solo quelli attualmente previsti secondo la legislazione e le disposizioni amministrative vigenti.»
Pertanto una denominazione geografica continua a rivestire piena validità ed efficacia, ai fini le codice della proprietà industriale, quando la sua notorietà perdura ancorché essa non sia ufficialmente usata.
«È del tutto frequente il caso in cui in un passato, a volte molto antico, località o intere regioni avevano un nome diverso dall’attuale, in alcuni casi espresso in una diversa lingua non più in uso, ma che dette denominazioni sono rimaste nell’uso comune del linguaggio e continuino ad essere note alle popolazioni. In tal caso non è dubbio che i detti nomi debbano, agli effetti che qui interessano, essere considerati come denominazioni geografiche atte di conseguenza ad indicare presso i consumatori la provenienza di un dato prodotto»
Dopo questa affermazione di principio la decisione è adesso nelle mani della Corte di Appello di Roma che dovrà stabilire se il produttore americano possa usare il termine Budweiser o se tale uso gli sia vietato in quanto la birra non proviene dalla zona della repubblica ceca a cui questo nome si riferisce.