Un segno composto esclusivamente da cifre può essere registrato come marchio comunitario, anche qualora non sia accompagnato da alcuna veste grafica, non sussistendo, in linea di principio, alcun limite assoluto alla registrabilità di un tale marchio.
Tuttavia, è esclusa la registrazione qualora detto segno presenti con i prodotti o servizi per i quali è richiesta la registrazione un rapporto sufficientemente diretto e concreto da far sì che esso sia percepito dal pubblico di riferimento, immediatamente e senza altra riflessione, come una descrizione delle caratteristiche dei prodotti o servizi stessi, quali la loro quantità o il loro valore.
È quanto affermato dal Tribunale dell’Unione europea in una recente sentenza del 14 luglio 2017 (causa T-214/16), pronunciata su ricorso avverso una decisione dell’EUIPO che rigettava la registrazione di un marchio europeo composto dalle cifre 4600 in relazione a “pistole ad aria compressa per la pittura”.
A fondamento della propria decisione, l’EUIPO aveva ritenuto che il segno 4600 in esame, in quanto costituito da una serie di cifre utilizzabili per indicare un valore di pressione espresso in pound per square inch (unità di misura correntemente usata nei paesi anglosassoni), era suscettibile di essere percepito immediatamente dal pubblico di riferimento come descrittivo di una caratteristica dei prodotti in questione e non della loro origine rispetto ad un determinato produttore.
Considerava, dunque, l’EUIPO che detto segno, esaminato alla luce degli impedimenti di cui all’art. 7, par. 1, b) e c) del regolamento CE n. 207/2009 sul marchio comunitario, risultasse descrittivo e privo di carattere distintivo.
L’art. 7, par. 1 del regolamento sul marchio europeo prevede infatti che:
“Sono esclusi dalla registrazione:
…
b) i marchi privi di carattere distintivo;
c) i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio”
Il Tribunale UE con la sentenza in commento ha confermato la decisione dell’EUIPO, allineandosi alla posizione già assunta dalla CGUE nella sentenza del 10 marzo 2011 (causa C-51/10 P) circa la registrabilità di marchi numerici.
Il giudice europeo ha così riaffermato che, poiché tali segni sono spesso impiegati nel commercio per designare una quantità o un valore, sarà necessario valutare caso per caso se negli ambienti di riferimento la quantità o il valore da essi indicati possano caratterizzare i prodotti o servizi per i quali è stata richiesta la registrazione del marchio.
In caso affermativo, come nel caso di specie, il segno in questione dovrà ritenersi meramente descrittivo e, in quanto tale, privo di carattere distintivo, pertanto ne sarà esclusa la registrazione.