Nullità di un modello pre-divulgato sui social media: la decisione EUIPO

L’Ufficio europeo della proprietà intellettuale (EUIPO) si è recentemente pronunciato in merito alla nullità di un modello di design in quanto pre-divulgato su social media.

La vicenda in questione risale al 2019, anno in cui una società olandese agiva di fronte all’EUIPO per sentir dichiarare la nullità del modello di scarpacreepy’, registrato dalla nota azienda d’abbigliamento PUMA, in quanto modello divulgato prima del periodo di grazia.

Giova ricordare che ai sensi del Regolamento n. 6/2002 su disegni e modelli comunitari (RCD) è infatti previsto un periodo di 12 mesi, precedenti la data di deposito della domanda di registrazione del modello in questione, durante il quale il designer può divulgare il proprio modello senza con ciò privarlo del requisito di novità e di carattere individuale.

L’obiettivo di questa disposizione è quello di offrire al creatore del modello (o a un suo avente causa) l’opportunità di commercializzare il proprio prodotto, sebbene per un periodo di tempo limitato, prima di registrarne il design, cosicché lo stesso, tra gli altri aspetti, possa valutarne il successo commerciale.

Accadeva, tuttavia, che la famosa cantante Rihanna, nominata da PUMA come direttore creativo della collezione donna, indossasse proprio le scarpe tutelate dal modello in questione ben prima del periodo di grazia, come comprovato da talune foto pubblicate nella pagina Instagram della cantante, seguita da milioni di followers in tutto il mondo.

Tali foto, riprodotte poi in numerose riviste di moda, venivano quindi citate da parte della società olandese come prova della pre-divulgazione del modello e venivano valutate, da parte della divisione di annullamento EUIPO, come idonee a dimostrarne la nullità.

Contro la decisione della divisione EUIPO ricorreva PUMA sostenendo, in particolare, che dalle fotografie in questione, di bassa qualità, non si potessero evincere i dettagli della scarpa e che la pubblicazione di un post su una pagina Instagram non era di per sé un fatto che poteva ragionevolmente essere conosciuto dagli ambienti specializzati del settore interessato operanti nella Comunità europea.

La Commissione di Ricorso EUIPO tuttavia, valutate le argomentazioni della ricorrente, nella sua decisione datata 11 agosto 2022, respingeva l’appello evidenziando che l’esposizione del modello in questione, tramite foto dell’account Instagram di Rihanna, costituisse a tutti gli effetti «divulgazione» ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, RDC, considerato altresì che le foto in questione avevano ricevuto numerosissimi commenti e più di 300.000 likes.

In sostanza, considerato anche l’ampio risalto che numerose riviste di moda avevano dato ai posts della cantante, è stato ritenuto molto probabile che gli ambienti interessati fossero venuti a conoscenza della scarpa ‘creepy’.

La Commissione ha poi ritenuto che le fotografie fossero di qualità sufficiente per identificare le caratteristiche rilevanti del modello in questione; in particolare, confrontando il modello di scarpa PUMA così come registrato all’EUIPO con le calzature raffigurate nelle fotografie, non emergevano differenze significative tali da produrre, nell’utilizzatore informato, un’impressione complessiva diversa.

Pertanto, considerato che la forma del modello contestato non differiva significativamente dalla forma della calzatura indossata da Rihanna, ampliamente divulgata ancora prima del periodo di grazia, la Commissione EUIPO, respingendo il ricorso di PUMA, confermava la nullità del modello europeo.

 

Giulia Mugnaini