Il Marchio “Pablo Escobar” Non è Registrabile In Europa

Con decisione del 28/04/2023 l’EUIPO ha rifiutato la domanda di registrazione del marchio dell’Unione Europea “PABLO ESCOBAR PLATA O PLOMO MEDELLIN”, perché ritenuto contrario all’ordine pubblico e al buon costume.

Il caso del marchio europeo Pablo Escobar Plata o Plomo Medellin

Il 9.08.2022 è stata depositata una domanda di registrazione del marchio figurativoPABLO ESCOBAR PLATA O PLOMO MEDELLIN”, richiesto per contraddistinguere articoli di abbigliamento, calzature e cappelleria.

L’Ufficio ricevente ha sollevato un’obiezione per contrarietà all’ordine pubblico del segno, ai sensi dell’art. 7, par. 1, lett. f) del RMUE.

È infatti evidente che il marchio richiesto fa riferimento a Pablo Emilio Escobar Gaviria, noto narcotrafficante e terrorista colombiano.

Pablo Escobar è considerato come uno dei più brutali baroni della droga che siano mai esistiti ed è stato il primo a industrializzare il traffico di droga su larga scala, accumulando un patrimonio che, ancora oggi, è considerato il più alto della storia della criminalità.

Altrettanto chiaro è il rifermento al c.d. cartello di Medellín, l’organizzazione criminale fondata da Escobar e smantellata solo agli inizi degli anni ’90, dopo la morte del suo leader.

Oltre al nome del criminale, il segno richiesto riproduce anche l’espressione “plata o plomo” (letteralmente, “argento o piombo”), con chiaro riferimento alla strategia del terrore attuata da Escobar: chi gli si opponeva poteva scegliere se lasciarsi corrompere o morire.

Le motivazioni della Commissione EUIPO

L’EUIPO ha confermato che il consumatore medio dell’Unione europea percepirebbe il segno richiesto come un riferimento al criminale Pablo Escobar e, quindi, come un incoraggiamento alla criminalità e al traffico di droga.

L’EUIPO ha ricordato che Pablo Escobar fece assassinare 30 giudici e 457 agenti di polizia. Fu sempre Pablo Escobar a scrivere una delle pagine più buie della storia della Colombia, quando ordinò l’attentato al volo di linea Avianca 203 che si schiantò il 27.11.1989 uccidendo 110 persone.

Secondo l’EUIPO, il marchio depositato dal richiedente “contraddice i valori universali su cui l’Unione europea è stata fondata, promuove e banalizza attività criminali e trasmette un messaggio a sostegno del terrorismo”.

Tale segno sarebbe anche percepito dal pubblico come contrario ai principi di comportamento etico comunemente accettati “poiché trasmette un messaggio scioccante o offensivo, promuove il traffico della droga e mira a trarre un profitto finanziario da ciò che è universalmente considerato un evento tragico”.

È stato così ritenuto inaccettabile e offensivo il tentativo di ottenere, attraverso il deposito del marchio, la possibilità di sfruttare commercialmente l’espressione ‘‘Pablo Escobar – Plata o Plomo – Medellín” come indicazione di origine per prodotti quotidiani.

Di conseguenza, la domanda di registrazione del marchio è stata rigettata.

 

Ilaria Feriti