Il marketing telefonico, per la sua portata altamente invasiva della sfera di riservatezza dei consumatori, continua ad essere oggetto di particolare attenzione da parte del Garante privacy, che lo ha inserito all’interno del nuovo piano ispettivo per il primo semestre del 2018, approvato all’inizio del mese di febbraio.
Sono infatti sempre più numerose le segnalazioni ricevute dall’Autorità di controllo da parte degli interessati che lamentano un trattamento indesiderato dei propri dati attraverso attività di telemarketing svolta da call center ed altri operatori.
Risale solo ad alcune settimane fa un importante provvedimento del Garante privacy emesso nei confronti del colosso della telefonia mobile Vodafone al termine di un’indagine di 18 mesi, durante la quale è stato accertato l’invio di offerte commerciali indesiderate a clienti attuali, potenziali ed ex clienti in assenza di un consenso validamente espresso per il trattamento dei propri dati per finalità di marketing diretto (cfr. Provv. del Garante n. 140 dell’8 marzo 2018).
Il Garante ha vietato alla compagnia telefonica l’ulteriore trattamento per finalità di marketing dei dati di quanti non abbiano manifestato il loro consenso, lo abbiano revocato o si siano opposti al trattamento, prescrivendo inoltre alla società di adottare le misure tecnico-organizzative necessarie a registrare l’opposizione al trattamento e a prevenire i contatti commerciali indesiderati.
Un ulteriore passo in avanti contro il telemarketing indesiderato è stato mosso con la recente adozione della Legge 5/2018, entrata in vigore lo scorso 4 febbraio, recante nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del Registro Pubblico delle Opposizioni, ed accolta con favore dal Garante privacy.
Al Registro, istituito già nel 2010 seppur con delle carenze e debolezze strutturali, potranno oggi essere iscritti tutti i numeri telefonici, inclusi i cellulari ed i fissi non presenti negli elenchi telefonici pubblici, al fine di opporsi alla ricezione di chiamate indesiderate per fini di invio di materiale pubblicitario o vendita diretta, per ricerche di mercato ed in ogni caso per comunicazioni commerciali.
Una novità di rilievo introdotta con la nuova legge consiste nella automatica revoca, contestualmente all’iscrizione al Registro, di tutti i consensi al trattamento dei propri dati precedentemente prestati, anche inavvertitamente o con leggerezza.
Sono tuttavia fatti salvi i consensi prestati nell’ambito di specifici rapporti contrattuali in essere o cessati da non più di trenta giorni. Sembrano restare dunque lecite, a titolo esemplificativo, eventuali offerte promozionali di servizi aggiuntivi da parte del proprio gestore telefonico, o nuovi piani tariffari offerti entro 30 giorni dalla disdetta di un contratto.
In questi casi, dunque, agli interessati non resterà che esercitare i propri diritti nei confronti dell’operatore ai sensi dell’art. 7 del Codice privacy, revocando il proprio consenso o opponendosi all’ulteriore trattamento dei propri dati per finalità di telemarketing.
A carico degli operatori dei call center è stato poi posto l’obbligo di effettuare le chiamate con prefissi specifici ed identificabili – uno per le chiamate commerciali ed uno per le ricerche di mercato – nonché di verificare mensilmente, presso il Registro, che i numeri che intendono contattare non vi siano iscritti.
Pesanti anche le nuove sanzioni previste dal legislatore, che in caso di reiterazione dell’illecito, su segnalazione del Garante privacy, possono consistere finanche nella sospensione o nella revoca dell’attività d’impresa.
Tuttavia, sarà necessario attendere i prossimi mesi per la completa operatività delle riforme, a seguito dell’emanazione del Regolamento attuativo che disciplini le modalità tecniche di funzionamento del Registro.