La Corte di Cassazione con sentenza n. 13171 del 24.06.2016 ha deciso definitivamente sul caso dello slogan “you are, we car” ideato da un professionista su commissione di un’agenzia di pubblicità e poi adottato da FIAT per pubblicizzare i propri prodotti.
La Corte ha stabilito tre importanti principi sul diritto d’autore.
In primo luogo ha ritenuto che l’ideazione dello slogan costituisca opera creativa tutelabile in base alla legge sul diritto d’autore.
Il principio, forse scontato, è all’origine di molte discussioni che sorgono tra i committenti e gli autori di marchi, slogan, loghi che, in assenza di un accordo preciso sul punto, talvolta pretendono di essere ricompensati per l’uso o per la registrazione del segno da parte del committente stesso.
Sotto questo secondo profilo la Corte ha affermato però un altro importante principio, ovvero che in caso di contratto d’opera il committente acquista il diritto di sfruttamento economico dell’opera creata in modo automatico, senza bisogno che vi sia un vero e proprio atto di trasferimento. Secondo la Corte, l’art. 110 L.A., che impone la forma scritta per gli atti di trasferimento delle opere protette dal diritto d’autore,
«non è applicabile quando, come nella fattispecie, il committente abbia acquistato, a titolo originario, diritti di utilizzazione economica dell’opera, per effetto ed in esecuzione di un contratto (in forma libera) di prestazione d’opera intellettuale concluso con l’autore (v. cass. n. 1938 del 1963), coerentemente con il fatto che tale contratto implica il trasferimento dei diritti di sfruttamento economico pertinenti al suo oggetto e alle sue finalità. In altri termini, non v’è stato un trasferimento dei diritti di utilizzazione economica dell’opera, nel senso considerato dall’art. 110 cit., ma l’esecuzione di un contratto d’opera professionale che ha consentito all’opera di venire alla luce, con la sua originalità e proteggibilità, e di essere acquisita in via originaria al patrimonio del committente, il quale era legittimato ad utilizzarla economicamente per gli scopi pubblicitari che erano stati concordati. »
Ultimo aspetto affrontato nella decisione è stato quello del compenso all’autore dello slogan.
Sul punto la Corte ha affermato che «la determinazione del compenso non costituisce elemento essenziale del contratto d’opera professionale, non essendovi in effetti alcuna presunzione di onerosità, nemmeno juris tantum (v. Cass. n. 7741 del 1991, n.10393 del 1994, n.5472 del 1999, n.7003 del 2001, n.2769 del 2024)». Un contratto di prestazione d’opera gratuito è quindi idoneo a traferire i diritti di sfruttamento economico dell’opera a favore del committente, senza che nulla sia dovuto a chi l’ha creata e senza che quest’ultimo possa opporsi allo sfruttamento che rientri nell’ambito dell’oggetto del contratto.