Corte di Giustizia UE: l’utilizzo di un’opera protetta come prova in un processo non viola il diritto d’autore

La Corte di Giustizia dell’UE ha affermato che la trasmissione di un’opera protetta dal diritto d’autore ad un organo giurisdizionale, come elemento di prova nell’ambito di un procedimento giudiziario tra privati, non rientra nella nozione di “comunicazione al pubblico” di cui all’articolo 3, paragrafo 1 della Direttiva 2001/29 (c.d. “Direttiva Infosoc”).

Il caso

La sentenza dello scorso 28 ottobre 2020, resa nella causa C-637/19, trae origine da un contenzioso dinanzi al giudice civile svedese nell’ambito del quale una parte ha presentato come elemento di prova una copia elettronica di una pagina web della controparte contenente una fotografia. La controparte, quale titolare del diritto d’autore sulla fotografia in questione, ha chiesto che l’utilizzatore venisse condannato al risarcimento danni per contraffazione del diritto d’autore ai sensi della normativa nazionale.

La Corte d’Appello svedese competente in materia di proprietà intellettuale ha quindi rimesso alla CGUE la questione pregiudiziale riguardante l’interpretazione – sotto un duplice profilo – della nozione di “pubblico” ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1 (sul diritto di comunicazione al pubblico) e dell’articolo 4 paragrafo 1 (sul diritto di distribuzione) della direttiva Infosoc.

In primo luogo, il giudice del rinvio si è interrogato se tale nozione di pubblico avesse un significato uniforme ai sensi di entrambe le citate disposizioni. Al riguardo, la Corte Europea ha chiarito che “la comunicazione al pubblico di un’opera, diversa dalla distribuzione delle sue copie materiali, non rientra nella nozione di «distribuzione al pubblico», di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, ma in quella di «comunicazione al pubblico», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva”.

Una volta definito che l’ambito di applicazione riguarda il diritto di comunicazione al pubblico, il giudice del rinvio si è interrogato se nella “comunicazione al pubblico” rientri anche la trasmissione per via elettronica di un’opera protetta dal diritto d’autore ad un organo giurisdizionale come elemento di prova nell’ambito di un procedimento giurisdizionale.

Per rispondere a tale seconda questione la Corte ha precisato che, affinché si realizzi un atto di comunicazione al pubblico ai sensi della richiamata disposizione, occorre che l’opera protetta sia effettivamente comunicata ad un pubblico, da intendersi come “numero indeterminato di destinatari potenziali e comprende, peraltro, un numero di persone piuttosto considerevole”. In particolare, si evidenzia la necessità che l’opera sia percepibile da una platea generale di destinatari tanto potenziali quanto indeterminati.

Ebbene, la CGUE sottolinea, invece, come nel caso di specie non siano riscontrabili tali presupposti considerato che la comunicazione in questione è rivolta ad un gruppo determinato di professionisti ben individuati e determinati. Trattasi infatti di un nucleo definito e circoscritto di destinatari che entrano a conoscenza dell’opera nell’esercizio delle loro funzioni, svolte nell’interesse pubblico ed in seno ad un organo giurisdizionale.

Conclusioni

La Corte di Giustizia conclude, dunque, che la trasmissione per via elettronica ad un organo giurisdizionale di un’opera protetta dal diritto d’autore, come elemento di prova nell’ambito di un procedimento giudiziario, non costituisce comunicazione al pubblico ai sensi del citato art. 3, par. 1 della direttiva Infosoc e, pertanto, non integra una violazione dei diritti d’autore del suo titolare.