YouTube non deve fornire tutti i dati degli utenti che caricano film pirata

Con la sentenza del 9 luglio 2020 (causa C‑264/19) la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) ha chiarito quali dati possono essere forniti nel caso di violazione dei diritti di proprietà intellettuale commessa on line.

Il caso

La vicenda riguardava la pubblicazione su YouTube dei file contenenti i film «Parker» e «Scary Movie 5» in versione integrale. I due film erano stati caricati sulla piattaforma da alcuni utenti, ottenendo decine di migliaia di visualizzazioni e provocando la reazione della Constantin Film Verleih, società che in Germania detiene i diritti esclusivi di sfruttamento sulle due opere cinematografiche.

La Constantin Film aveva quindi richiesto a YouTube e Google i dati degli autori della pubblicazione abusiva, così da poterli identificare e far valere nei loro confronti la violazione dei propri diritti di proprietà intellettuale.

Avendo ottenuto soltanto dei nominativi fittizi associati agli account, la Constantin Film pretendeva che le venissero forniti anche gli indirizzi di posta elettronica e i numeri di telefono cellulare dei presunti autori delle pubblicazioni, oltre agli indirizzi IP utilizzati dagli utenti per il caricamento dei due file.

Ma YouTube e Google si erano rifiutate di fornire questi dati supplementari e il caso era stato sottoposto alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

La pretesa della Constantin Film si fondava sulla direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. In base all’art. 8 della direttiva, nei procedimenti riguardanti la violazione di un diritto di proprietà intellettuale, l’autorità giudiziaria può ordinare che siano fornite le informazioni sull’origine e sulle reti di distribuzione di merci o di prestazione di servizi che violano un diritto di proprietà intellettuale, compresi “nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei fornitori e degli altri precedenti detentori dei prodotti o dei servizi, nonché dei grossisti e dei dettaglianti”.

Secondo la Constantin Film, il Giudice avrebbe dovuto quindi ordinare al gestore della piattaforma di fornire tutte le informazioni richieste perché nella nozione di “indirizzo”, prevista dalla norma, rientrerebbero anche gli indirizzi di posta elettronica e IP, oltre al numero di cellulare dell’autore della violazione.

Ma la Corte di Giustizia non ha accolto questa interpretazione, affermando che il significato del termine “indirizzo” vada determinato in base al senso attribuito alla parola nel linguaggio corrente e, cioè, come il “luogo di domicilio o di residenza di una determinata persona”.

La Corte precisa che questa conclusione è imposta anche dalla necessità di mantenere un equilibrio tra l’esigenza di tutelare il diritto d’autore e l’opposta esigenza di tutelare i diritti fondamentali degli utenti. Questo bilanciamento comporta una necessaria salvaguardia dei dati personali degli utenti, che non possono essere integralmente sacrificati per fornire informazioni sui responsabili di una violazione del diritto d’autore.

Conclusioni

Quindi, secondo il diritto dell’Unione Europea, al gestore della piattaforma on line può essere ordinato di comunicare il nome e l’indirizzo di residenza o domicilio dell’utente ma, se il gestore non dispone di questi dati, non può essere costretto a comunicare anche l’indirizzo di posta elettronica o il numero di telefono associato all’account dell’utente, e nemmeno l’indirizzo IP utilizzato per caricare i contenuti lesivi o per accedere all’account.