Il concetto di “prototipo” e i diritti che ne derivano

La legge sul diritto d’autore si preoccupa di disciplinare i rapporti tra esemplare dell’opera e sue riproduzioni in un articolo, il 109 LA, che tratta due casi distinti e prevede:

«La cessione di uno o più esemplari dell’opera non importa, salvo patto contrario, la trasmissione dei diritti di utilizzazione, regolati da questa legge.

Tuttavia la cessione di uno stampo, di un rame inciso o di altro simile mezzo usato per riprodurre un’opera d’arte comprende, salvo patto contrario, la facoltà di riprodurre l’opera stessa sempreché  tale facoltà spetti al cedente»

Il primo caso riguarda la cessione di un’opera, ad esempio un quadro, a favore di un soggetto che la acquista per goderne direttamente.

La cessione riguarda l’oggetto materiale (il quadro) definito in termini legali come “corpus mysticum” e si limita a quello.

Pertanto l’acquirente di un’opera non potrà fare altro che utilizzarla, guardarla e goderla, ma non potrà  mai riprodurla e tanto meno utilizzarla, ad esempio, a scopo pubblicitario o venderne delle copie o delle fotografie.

Il secondo caso riguarda, all’opposto, la realizzazione di un oggetto che serve a riprodurre un’opera d’arte. Il caso classico è lo stampo, ma l’art. 109, comma secondo, aggiunge che la regola qui prevista si applica anche a qualsiasi “simile mezzo” che possa essere usato per riprodurre un’opera d’arte.

In una sentenza la Cassazione (sent. n. 20188 del 18.08.2017) ha dovuto affrontare un caso particolarmente combattuto che traeva origine dalla cessione dei diritti sul disegno artistico di una vetrata, partendo dal quale erano state realizzate diverse vetrate successive.

Gli eredi dell’autore del disegno sostenevano che dovesse applicarsi l’art. 109, primo comma, LA e che quindi il cessionario non avesse alcun diritto di realizzare vetrate che riproducessero tale disegno. Viceversa la vetreria che lo aveva acquistato riteneva che quel disegno fungeva da “stampo” per realizzare le vetrate artistiche e si dovesse quindi applicare il secondo comma dell’articolo invocato.

La Corte ha dato ragione all’acquirente ritenendo che il secondo comma dell’art. 109 LA deve essere interpretato in modo da ricomprendere qualsiasi mezzo che possa servire da matrice per la realizzazione di opere d’arte successive ed ha ritenuto corretto assimilare il disegno allo stampo:

«E tale assimilazione è giustificata dal rilievo di fondo che il disegno, nella fattispecie che qui interessa, non viene in considerazione come oggetto ex se di immediata fruizione, ma come strumento di riproduzione. Ora, la Corte del merito ha dato interpretazione estensiva e non già analogica della norma, ritenendo il prototipo non (solo) quale esemplare dell’opera, ma quale mezzo usato per riprodurre l’opera d’arte, ovvero il progetto realizzato dal designer, da passare successivamente all’ufficio tecnico della vetreria per la riproduzione degli ulteriori pezzi.»

Pur essendo l’art. 109 LA una norma eccezionale, e quindi di stretta interpretazione, l’interpretazione estensiva è comunque ammessa ed è necessaria per rispettare la volontà del legislatore.