La Corte di Cassazione, con sentenza n. 8433 del 30/04/2020, ha nuovamente confermato che un progetto di arredamento di interni può godere della tutela prevista dall’art. 5, n. 2 della Legge sul diritto d’autore (LA).
Il design dell’arredamento dell’interno di un negozio è proteggibile se comprende:
«una progettazione unitaria, uno schema in sé visivamente apprezzabile, che rilevi una chiara “chiave stilistica”, di singole componenti organizzate e coordinate per rendere l’ambiente funzionale ed armonico, ovvero l’impronta personale dell’autore (…), a prescindere dal requisito dell’inscindibile incorporazione degli elementi di arredo con l’immobile, o dal fatto che gli elementi singoli di arredo che lo costituiscano siano o meno semplici ovvero comuni e già utilizzati nel settore, purché si tratti di un risultato di combinazione originale, non imposto da un problema tecnico-funzionale che l’autore vuole risolvere».
Cosi, dopo che si erano già pronunciate in senso conforme il Tribunale di Milano nel 2015 e poi la Corte di Appello di Milano nel 2018, la Cassazione, decidendo sul caso KIKO S.r.l. vs. WJCON S.r.l. ha confermato che gli interni dei negozi Wjcon mostrano «sia nell’impressione visiva d’insieme, sia nella composizione strutturale dei punti di vendita, una somiglianza impressionante», riprendendo in maniera pedissequa il concept della disposizione degli arredi del negozio, la collocazione dei prodotti, i colori utilizzati, l’utilizzo delle luci ecc.
La Wjcon aveva eccepito che il concept store della Kiko non potesse essere tutelato come opera dell’architettura in quanto mancava l’individuazione di una specifica superficie immobiliare a cui l’opera artistica avrebbe dovuto incorporarsi ed un’organizzazione dell’ambiente mediante elementi d’arredo fissi.
Secondo Wjcon avrebbero potuto trovare protezione come design i singoli elementi di arredo, ma non il negozio nel suo insieme.
La Corte ha invece ritenuto che il progetto d’arredamento di interni possa essere protetto anche come opera di architettura in quanto riconoscibile come opera unitaria e creativa dell’autore, frutto di specifiche scelte di composizione d’insieme degli elementi quali il colore delle pareti e particolari effetti nell’illuminazione.
Non rileva il fatto che il negozio non sia costituito da un unico immobile.
Dato che il progetto elaborato dallo studio di design aveva accentuato proprio l’organizzazione dello spazio mediante la combinazione di elementi, anche comuni, da considerarsi nell’insieme originale perché dotata di un apporto creativo minimo sufficiente, la struttura del negozio risulta tutelabile ai sensi dell’ art. 2 e 5 L.A. come opera complessiva.
Tuttavia, per quanto concerne la liquidazione del danno, la Corte di Cassazione ha decretato che debba avvenire sulla base di parametri oggettivi e dimostrati per cui, ritenendo la quantificazione del danno elaborata dal Giudice di Primo grado fosse arbitraria, ha cassato la sentenza impugnata rinviandola nuovamente alla Corte d’Appello per una nuova quantificazione.