La Commissione di Ricorso dell’Ufficio Europeo della Proprietà Intellettuale (EUIPO) ha recentemente stabilito che le raffigurazioni di segni a sfondo calcistico sono privi di una forte identità concettuale in relazione a prodotti e servizi venduti od offerti in ambito sportivo.
La decisione è stata emessa nel corso procedimento R 640/2020-4 sull’opposizione presentata contro il marchio depositato dall’ex calciatore Jurgen Klinsmann da parte della PANINI S.p.A. titolare di diversi marchi anteriori ritenuti simili tra cui i seguenti: e .
L’Ufficio in un primo momento ha dato ragione alla Panini ravvisando una somiglianza visiva tra i segni nonché una forte somiglianza concettuale considerata tale da sfiorare l’identicità. Klinsmann si è opposto alla decisione dell’Ufficio e la Commissione di Ricorso, dopo aver esaminato il caso, ha stabilito, contrariamente a quanto affermato dalla Divisione Opposizioni, che i marchi figurativi in conflitto dissomigliano tra loro e che conseguentemente non si ravvisa alcun rischio di confusione.
La Commissione ha puntualizzato che il rischio di confusione «deve essere determinato per mezzo di una valutazione globale della somiglianza visiva, fonetica e concettuale dei segni, sulla base dell’impressione complessiva da questi prodotta». Una somiglianza tra i marchi sussiste quando gli stessi sono almeno parzialmente identici se non altro per uno dei tre punti di vista individuati.
Da un punto di vista visivo, i marchi sono stati ritenuti dissimili, in quanto il segno di Klinsmann consiste in uno schizzo in bianco e nero con un cerchio attorno all’elemento abbozzato e riproduce una posizione ben diversa del calciatore rispetto a quella dei marchi antecedenti della Panini. L’impressione globale che si ha dei marchi in comparazione è, pertanto, diversa in quanto non esiste un solo elemento dei marchi anteriori che venga riprodotto nel marchio contestato.
Da un punto di vista concettuale, inoltre, la Commissione ha ritenuto che la rappresentazione di un calciatore deve essere considerata come per contraddistinguere i beni che interessano l’ambito calcistico e dello sport in generale ed in particolare per la classe 25 relativamente all’abbigliamento sportivo e alla classe 16 relativamente ad album e figurine. Tale debolezza concettuale si ripercuote anche sull’eventuale somiglianza dei segni, in quanto, non risultando un «concetto chiaro da associare al segno del richiedente», non si ravvisa alcuna somiglianza concettuale tra i marchi in conflitto.
Non potendosi individuare alcuna somiglianza neanche a livello fonetico in quanto i marchi sono puramente figurativi, la Commissione ha ritenuto che i marchi non risultano in conflitto tra loro e che il marchio può essere conseguentemente registrato.