È vietata la riproduzione della forma o dell’aspetto di un prodotto protetto da DOP se la riproduzione in questione può indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto.
Così ha statuito la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (in prosieguo Corte UE) pronunciandosi nella causa C‑490/19 avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla stessa dalla Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia) nell’ambito di una controversia tra il Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier (associazione per la tutela del formaggio Morbier; in prosieguo: il «Syndicat») e la Société Fromagère du Livradois SAS, in merito, tra le altre questioni, ad una violazione della denominazione d’origine protetta (DOP) «Morbier».
In particolare, il Syndicat citava in giudizio la Société Fromagère du Livradois contestandole il fatto di arrecare danno alla denominazione protetta e di commettere atti di concorrenza sleale e parassitaria, producendo e commercializzando un formaggio che riprendeva l’aspetto visivo del prodotto protetto dalla DOP «Morbier», al fine di creare confusione con quest’ultimo e di sfruttare la notorietà dell’immagine ad esso associata.
Le domande di parte attrice, tuttavia, venivano respinte con sentenza confermata anche dalla Corte d’appello di Parigi.
ll giudice di legittimità, avanti al quale ricorreva il Syndicat, decideva invero di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte UE la questione se la riproduzione delle caratteristiche fisiche di un prodotto protetto da DOP fosse idonea a costituire una prassi che potesse indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto.
La Corte, nel ribadire che il regime di protezione delle DOP e delle IGP mira essenzialmente a garantire ai consumatori che i prodotti agricoli che beneficiano di una denominazione registrata presentino, a causa della loro provenienza da una determinata zona geografica, talune caratteristiche particolari e, pertanto, offrano una garanzia di qualità dovuta alla loro provenienza geografica, evidenziava che le DOP sono dunque tutelate in quanto designano un prodotto che presenta determinate qualità o determinate caratteristiche.
Di conseguenza, la DOP e il prodotto da essa protetto sono strettamente collegati.
La Corte UE così dichiarava che l’articolo 13, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 510/2006 e l’articolo 13, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 1151/2012 -che disciplinano rispettivamente i regimi protezione delle denominazioni d’origine e della qualità dei prodotti-devono essere interpretati nel senso che essi vietano la riproduzione della forma o dell’aspetto che caratterizzano un prodotto oggetto di una denominazione registrata, qualora questa riproduzione possa indurre il consumatore a credere che il prodotto di cui trattasi sia oggetto di tale denominazione registrata.