Diritto all’oblio e motori di ricerca

Le linee Guida 5/2019 dell’European Data Protection Board, nella loro versione 2.0 aggiornata al 7 luglio 2020, approfondiscono il tema del diritto all’oblio nei casi riguardanti i motori di ricerca e quindi, del c.d. “diritto di richiedere la deindicizzazione”.

L’EDPB precisa che la deindicizzazione comporta la cancellazione esclusivamente del contenuto specifico riguardante l’interessato dall’elenco dei risultati prodotti dalla ricerca effettuata a partire dal suo nome. Pertanto, alla deindicizzazione di un contenuto non segue la cancellazione degli altri dati personali dell’interessato che resteranno sia sul sito web d’origine che sull’indice e la cache del fornitore del motore di ricerca.

Le linee guida trattano, da un lato i motivi invocabili dall’interessato che presenta una richiesta di deindicizzazione, dall’altro le eccezioni a tale diritto.

Ad individuare i criteri per l’esercizio del diritto all’oblio nel caso di motori di ricerca è l’art. 17, par. 1 del GDPR. Secondo tale disposizione i dati personali presenti nei risultati di ricerca inerenti all’interessato possono essere cancellati laddove:

  1. non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati trattati, nel caso in cui le informazioni siano state rese accessibili per un periodo superiore a quello dovuto, tale per cui i dati personali sono diventati obsoleti o non aggiornati;
  2. l’interessato revoca il consenso se la base legale del trattamento da parte fornitore del motore di ricerca sia da ascrivere al consenso prestato dall’interessato;
  3. l’interessato si oppone al trattamento ai sensi dell’art. 21, par. 1 del GDPR in assenza di “motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento”, la sussistenza dei quali è onere del titolare dimostrare;
  4. il trattamento è illecito alla luce dell’art. 6 del GDPR da interpretare estensivamente quale violazione di qualsiasi disposizione di legge diversa dal GDPR;
  5. la cancellazione adempie un obbligo legale derivante da un’ingiunzione, da una disposizione del diritto nazionale o europeo ovvero dalla violazione del periodo di cancellazione dei dati da parte del fornitore del motore di ricerca;
  6. la raccolta dei dati è relativa all’offerta diretta di servizi della società dell’informazione a minori nei termini di cui all’art. 8, par. 1, del GDPR.

Qualora le condizioni sopradescritte siano soddisfatte, il titolare del trattamento “ha l’obbligo di cancellare senza giustificato ritardo i dati personali”. Tuttavia, il diritto di richiedere la deindicizzazione non è un diritto assoluto e, pertanto, prevede delle eccezioni al suo esercizio.

L’art. 17, paragrafo 3 del GDPR individua le ipotesi in cui tale obbligo di cancellazione gravante sul fornitore del motore di ricerca non si applica. In particolare, non può procedersi alla cancellazione dei risultati di ricerca relativi all’interessato laddove il trattamento dei suoi dati personali è necessario:

  1. per l’esercizio del diritto alla libertà di informazione degli utenti di internet, da valutare in ragione dell’interesse generale all’accesso alle informazioni tenuto conto della natura dell’informazione ovvero del suo carattere sensibile;
  2. per l’adempimento di un obbligo legale cui è soggetto il titolare del trattamento (per quanto sia improbabile che i diritti nazionali prevedano un obbligo di pubblicazione di determinate informazioni gravante sui fornitori di motori di ricerca e non invece sugli editori delle pagine web poi collegate al motore di ricerca) ovvero per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse ovvero nell’esercizio di pubblici poteri (sebbene sia inverosimile che gli Stati membri attribuiscano ai fornitori dei motori di ricerca pubblici poteri in tal senso);
  3. per motivi di interesse pubblico nell’ambito della sanità pubblica previo riconoscimento della liceità del trattamento da parte del diritto nazionale o europeo;
  4. ai fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, nei quali casi grava sul fornitore l’onere di dimostrare che la deindicizzazione del contenuto sia di impedimento al perseguimento di tali finalità.

Ebbene, con le Linee Guida in parola l’EDPB ha voluto orientare le autorità di controllo nazionali nella risoluzione delle fattispecie riguardanti il diritto all’oblio nell’ambito dei motori di ricerca. Pertanto, viene così in evidenza come il diritto alla deindicizzazione debba essere declinato in senso non assoluto, per cui la sua tutela consegue ad un necessario quanto delicato bilanciamento di interessi tra i diritti dell’interessato ed il diritto del pubblico di accedere alle informazioni.