La questione sottoposta alla disamina della Corte Cassazione civile verte su chi sia, in caso di opera su commissione, il titolare dei diritti sull’opera creata.
Il tema sebbene noto non trova nella giurisprudenza di merito una soluzione pacificamente condivisa.
Prima di ricorrere in Cassazione, si erano pronunciate in materia diversa sullo stesso caso il Tribunale e la Corte di Appello.
Per il Tribunale di Milano la titolarità esclusiva dei diritti di utilizzazione economica sull’idea di concezione dell’opera dell’ingegno è del committente. Per la Corte d’Appello territoriale non è invece così, perché, in assenza di un contratto scritto, e sulla base dei principi fondanti la normativa sul diritto d’autore, tali diritti appartengono all’autore.
La Corte d’Appello di Milano, in assenza di contratto scritto, adotta un approccio favorevole alla tutela dell’autore dell’opera dell’ingegno, considerata come bene immateriale, conformandosi alla ratio stessa della normativa del 22 aprile 1941 n.633, pensata e, negli anni, modificata e integrata sempre nella prospettiva di tutelare l’autore dell’opera dell’ingegno anche nell’ambito della articolata fattispecie dell’opera creata su commissione.
Nel caso di specie un’agenzia di grafica aveva prodotto per una società farmaceutica degli elaborati grafici esecutivi, relativi a immagini di confezioni, foglietti illustrativi e materiale pubblicitario inerente a farmaci che la medesima importava e commercializzava.
Per produrre tali file grafici, consegnati al committente pronti ed esecutivi, l’agenzia aveva creato degli elaborati preparatori, sempre con mezzi informatici, in formato sorgente, apribili e modificabili.
Concluso il loro rapporto contrattuale, la società farmaceutica avviava un contenzioso contro la società di grafica per la restituzione dei file sorgente che l’agenzia si rifiutava di consegnare considerandoli di sua titolarità e non oggetto del contratto di commissione.
Con la sentenza del 15/06/2022 n. 19335, la Corte di Cassazione civile pone fine alla questione su chi sia il titolare dei diritti di natura patrimoniale sui file sorgente confermando la sentenza della Corte d’Appello di Milano che riconosceva all’agenzia tale titolarità.
La Cassazione afferma che, in assenza di contratto, il richiamo è ai principi che la normativa del 22 aprile 1941 n. 633 pone a tutela dell’autore a cominciare dalla stessa nozione di opera dell’ingegno, tutelabile anche se caratterizzata solo da un modesto grado di creatività.
Nel caso in questione, gli elaborati grafici nei file sorgente contenenti le istruzioni per realizzare il materiale da consegnare al committente hanno un contenuto creativo, seppur modesto, e sono frutto di scelte autonome dell’agenzia grafica che ne è titolare in via originaria.
Riconosciuto il diritto d’autore anche sui file sorgente, la Cassazione ha ritenuto che essi non costituissero oggetto del contratto, in quanto l’agenzia sarebbe tenuta a consegnare solo i file esecutivi e non anche i file sorgente che rappresenterebbero, secondo la Corte, il “corpus mysticum” che resta sempre nella disponibilità dell’autore, salvo patto contrario.
La sentenza del 16.06.2022 n. 19335 risponde anche alle più recenti scelte normative a tutela del lavoratore/inventore contenute nel Jobs Act, che in tema di “Apporti originali e invenzioni del lavoratore” dispone che “Salvo il caso in cui l’attività inventiva sia prevista come oggetto del contratto di lavoro e a tale scopo compensata, i diritti di utilizzazione economica relativi ad apporti originali e a invenzioni realizzati nell’esecuzione del contratto stesso spettano al lavoratore autonomo, secondo le disposizioni di cui alla L. 22 aprile 1941, n. 633, e al codice della proprietà industriale, di cui al D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30”.
Maria Luisa Milanesi