Il Cubo di Rubik e la non registrabilità del Marchio 3D

Con decisione del 20 ottobre 2023 (procedimento R 850/2022-1), la prima Commissione di Ricorso dell’Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) ha confermato la decisione della Divisione Annullamento, stabilendo la nullità del marchio tridimensionale costituito dal celebre Cubo di Rubik.

La prima decisione della Divisione Annullamento EUIPO

Il “cubo magico”, inventato nel 1974 dal professore di architettura e scultore ungherese Ernő Rubik, era stato registrato come marchio tridimensionale (o marchio 3D) a colori nel 2008, per la classe 28 relativa a “giochi, giocattoli, giocattoli e puzzle tridimensionali; giochi elettronici; giochi elettronici tascabili” e, a seguito della presentazione di una domanda di nullità, veniva dichiarato nullo nel 2022, sulla base di quanto disposto dall’attuale art. 7(1)(e)(ii) del Regolamento UE n. 207/2009.

L’articolo in questione, infatti, stabilisce che non sono registrabili come marchio dell’Unione Europea quei segni che sono costituiti esclusivamente da una forma necessaria per ottenere un risultato tecnico. La logica sottesa a tale articolo è quella di impedire ad una determinata impresa di detenere un monopolio su soluzioni tecniche o caratteristiche funzionali di un prodotto, perpetuando così, in modo indefinito, un diritto esclusivo su tali tipi di soluzioni, che avrebbero al contrario una durata limitata nel tempo.

Una tale norma mira quindi a realizzare un sistema di concorrenza sano ed equo.

La decisione a seguito del Ricorso

A seguito del ricorso presentato dal titolare del marchio contestato, la Commissione provvedeva quindi ad individuare tre caratteristiche essenziali del segno in questione:

  • Forma di cubo;
  • Una griglia nera su ciascun lato del cubo composta da quadrati disposti in righe 3×3;
  • Sei colori diversi dei quadrati su ciascun lato del cubo: rosso, verde, blu, arancione, giallo e bianco.

La Commissione, sul punto, ha richiamato alcune precedenti decisioni dell’EUIPO e del Tribunale dell’Unione Europea che avevano avuto ad oggetto domande di registrazioni di forme equivalenti al Cubo di Rubik.

Sulla linea di tali decisioni, la stessa ha concluso che la forma di cubo e la struttura a griglia sono entrambe necessarie all’ottenimento di un risultato tecnico, che consiste, infatti, in “un gioco costituito dal completamento di un puzzle di colore tridimensionale a forma di cubo, generando sei facce di colore diverso. Tale scopo è raggiunto attraverso una rotazione assiale, verticale e orizzontale, di cubi di colori più piccoli, fino a quando i nove quadrati di ciascun viso del cubo mostrano lo stesso colore”.

Risultava quindi chiaro che la forma del prodotto e la particolare disposizione a griglia fossero fondamentali per risolvere il rompicapo ed ottenere, quindi, il risultato desiderato.

Per quanto riguarda i colori, la Commissione è giunta al medesimo risultato, stabilendo che i diversi colori del cubo sono fondamentali all’ottenimento del risultato tecnico, ovvero abbinare tutti i quadrati dello stesso colore su ciascun lato. Il cubo, infatti, non potrebbe funzionare come un puzzle tridimensionale qualora tutte e sei le facce avessero lo stesso colore.

Sulla scorta di tali valutazioni, quindi, la Commissione di Ricorso ha confermato la decisione della Divisione Annullamento, dichiarando nullo il marchio tridimensionale registrato n. 5696232 e costituito dalla forma del Cubo di Rubik.

 

Tania Giampieri