La tutela del rendering su commissione: la sentenza del Tribunale di Firenze

Il Tribunale di Firenze con sentenza n. 935 del 27 marzo 2023 ha reso una importante decisione in tema di violazione del diritto d’autore e tutela del rendering.

In particolare, per rendering si intende quel processo di generazione di un’immagine o di un’animazione sulla base di un modello di partenza, mediante l’uso di un software specializzato.

Secondo la costante Giurisprudenza, questa tipologia di elaborati rientra nella definizione di opera dell’arte figurativa, ai sensi della Legge n. 633/1941 (Legge sul Diritto d’autore), se e in quanto caratterizzati da creatività e originalità.

Rendering: il caso pratico

La società A ha commissionato il servizio di rendering alla società B senza la sottoscrizione di un apposito contratto. Le due società si sono limitate a siglare un accordo che le obbligava reciprocamente alla riservatezza e alla non divulgazione delle informazioni scambiate in funzione del servizio richiesto.

La società A ha citato in giudizio la società B per aver utilizzato sul proprio sito web le immagini renderizzate, in relazione alle quali l’attrice aveva fornito i dati, il materiale e le informazioni per la relativa realizzazione. Pertanto, l’attrice ha chiesto al Tribunale di accertare la violazione dei diritti patrimoniali d’autore sulle immagini in questione ai sensi dell’art. 12 Legge sul Diritto d’autore e di ordinare alla convenuta la cessazione della riproduzione e dell’utilizzo delle stesse, in qualsiasi forma e modalità.

D’altro canto, la società B ha contestato quanto sostenuto dall’attrice e ha addotto principalmente il fatto che la società A avesse pubblicato le immagini commissionate senza l’espressa menzione dell’autore dell’opera, invocando il diritto morale dell’autore ex art. 20 Legge sul Diritto d’autore (c.d. usurpazione della paternità).

La decisione del Tribunale

Ai sensi dell’art. 12 Legge sul Diritto d’autore, il soggetto titolare dei diritti di utilizzazione economica ha il diritto esclusivo di pubblicare le immagini e di impedire a terzi di fare altrettanto, oltre ad avere il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in ogni forma e modo.

Ai fini della decisione, il Tribunale ha richiamato la costante Giurisprudenza in tema di rapporto di commissione d’opera, la quale riconosce la titolarità dei diritti di sfruttamento economico dell’opera in capo al committente, salvo espresso patto contrario tra le parti.

Nel caso di specie, pertanto, tale diritto spetterebbe esclusivamente all’attrice, che non aveva in alcun modo autorizzato la convenuta ad utilizzare le immagini renderizzate. Nemmeno può desumersi una qualche volontà delle parti volta ad autorizzare l’utilizzo ad opera della convenuta delle immagini in questione. Infatti, l’unico accordo siglato risulta essere quello di riservatezza che si limitava a stabilire per le parti l’obbligo di non rivelare informazioni relative al servizio commissionato, oltre che l’impegno della convenuta di riconsegnarle alla controparte, confermarne la distruzione o la cancellazione definitiva.

Per quanto concerne l’omissione da parte della società A della menzione della società B in relazione alle immagini oggetto della controversia, il Tribunale ha seguìto il prevalente orientamento giurisprudenziale, il quale afferma che la mera omissione del nome dell’autore nell’opera non integra, di per sé, una lesione del diritto alla paternità dell’opera stessa. Infatti, questa sussiste solo nel caso in cui l’omissione è accompagnata dalla falsa attribuzione dell’opera ad altri.

Nel caso di specie, le opere realizzate da parte della società B su commissione della società A sono dei rendering destinati a essere pubblicati su supporti fisici o digitali a fini promozionali. A tal proposito il Tribunale ha rilevato che, per questioni estetiche, è comunemente constatato che detta tipologia di materiale non viene pubblicata con l’indicazione del nome dell’autore. Pertanto, la mancata indicazione dell’autore dell’opera (società B) sulle immagini in questione da parte della società A è legittima.

Alla luce di quanto sopra, il Tribunale di Firenze ha parzialmente accolto la domanda della società A sostanzialmente dichiarando sussistente la violazione dei relativi diritti patrimoniali d’autore, ai sensi dell’art. 12 Legge sul Diritto d’autore, in relazione alle immagini oggetto di rendering su commissione. Inoltre, ha stabilito il divieto per la società B di riprodurre e utilizzare le immagini in questione, a qualsiasi titolo, ordinando la rimozione dei render dei prodotti della società A da qualsiasi tipologia di materiale della convenuta.

 

Elena Bandinelli