Tutela di una Banca Dati: il Tribunale di Roma ne chiarisce i Presupposti

Con Sentenza n. 14697 del 16/10/2023, il Tribunale di Roma ha chiarito i presupposti per la tutela di un’opera come banca dati.

Il caso

Nell’ambito di una collaborazione instaurata tra una società e un esperto chimico era stato avviato un progetto divulgativo relativo ai prodotti cosmetici e ai detergenti. In particolare, sul sito web della società, era stato creato un forum di discussione tra gli utenti, nel quale l’esperto svolgeva il ruolo di moderatore e rispondeva alle domande degli utenti. Il forum aveva raggiunto un grande successo ed era stato deciso di realizzare l’opera denominata Biodizionario, ossia una tabella riepilogativa delle caratteristiche di oltre 5000 sostanze contenute nei cosmetici – realizzata dall’esperto chimico – affiancata da una raccolta delle risposte date nel corso delle discussioni.

Durante l’elaborazione del Biodizionario il rapporto di collaborazione tra le parti era cessato e ciascuna di esse aveva continuato a lavorare autonomamente all’opera, ritenendo di esserne esclusiva titolare. Così, quando la società ha pubblicato la propria edizione del Biodizionario, l’esperto chimico ha convenuto in giudizio la società invocando, tra l’altro, la tutela prevista per le banche dati dagli artt. 1, co. I, 2, n. 9 e 102-bis della legge n.633/1941 (L.d.A.) e chiedendo che fosse inibita la pubblicazione, promozione e messa in commercio dell’opera.

La società si è difesa sostenendo che il Biodizionario aveva subito numerose trasformazioni nel tempo, con ampliamenti e approfondimenti, e che quindi si trattava di un’opera collettiva. Sosteneva altresì che il progetto era nato all’interno della società, di cui l’esperto chimico era consulente, pertanto nessun diritto sarebbe spettato a quest’ultimo, tantomeno in qualità di autore di una banca dati dato che la tabella informativa dell’attore non poteva costituire una banca dati.

La tutela di una banca dati

Il Tribunale ha ricordato che la banca dati è intesa come:

il complesso organizzato e strutturato di dati cognitivi, anche se non segretati o protetti, che superino la capacità mnemonica e l’esperienza del singolo normale individuo e che configurino così una banca dati che, arricchendo la conoscenza del concorrente, sia capace di fornirgli un vantaggio competitivo che trascenda la capacità e le esperienze del lavoratore acquisito”.

 

La tutela di una banca dati prevista dalla L.d.A. è duplice:  da un lato è protetta come opera dell’ingegno ai sensi del titolo I della L.d.A. se, per la scelta o la disposizione del materiale, costituisce una creazione intellettuale dell’autore; dall’altro, è protetta come banca di dati “semplice” se, pur essendo priva del carattere della creatività, è comunque classificabile come raccolta di opere, dati o altri elementi indipendenti, sistematicamente o metodicamente disposti e individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. In questo secondo caso, al costitutore della banca dati – inteso come colui che effettua investimenti rilevanti per la sua costituzione – è riconosciuto il diritto di vietare ai terzi l’estrazione o il reimpiego, totale o parziale, della banca dati per i 15 anni successivi al suo completamento o alla sua pubblicazione, se anteriore.

La decisione del Tribunale

Dopo aver ripercorso i requisiti per la tutelabilità di un’opera come banca dati, il Tribunale ha accolto le difese della società convenuta.

Il Tribunale ha accertato che il Biodizionario era frutto della collaborazione tra gli sviluppatori del sito web della convenuta e l’esperto chimico, che era stato regolarmente retribuito per la consulenza prestata. Pertanto, secondo il Tribunale, il Biodizionario è configurabile come opera collettiva la cui organizzazione, dal punto di vista tecnico, è stata assunta dalla società, mentre la creazione e la direzione sono state curate anche dall’esperto chimico.

Trattandosi di opera collettiva, il Tribunale ha dunque affermato che all’opera è applicabile l’art. 38 della legge n. 633/1941, secondo cui il diritto di utilizzazione spetta all’editore, ossia alla società convenuta quale titolare del sito internet e del domain name tramite cui è avvenuta la prima diffusione del Biodizionario.

Fermo restando quanto sopra e ad abundantiam, il Tribunale ha anche escluso che la tabella realizzata dall’esperto fosse qualificabile come banca dati, risolvendosi in un elenco di sostanze in uso nel settore della cosmesi disposte in ordine alfabetico, priva di carattere creativo e di un grado di completezza sufficiente a qualificarla sia come opera dell’ingegno che come banca dati semplice.

        

Ilaria Feriti