Singola Lampada e Stand Espositivo: no alla tutela individuale

La Cassazione, con ordinanza n. 11413, si è recentemente espressa in relazione al caso di un presunto plagio di un’opera artistica costituita da una lampada, realizzata per l’allestimento di uno stand espositivo presentato durante la X Triennale di Milano, mostra internazionale dedicata al disegno industriale e tenutasi nell’omonima città nel 1954.

In particolare, la questione riguarda la possibilità che anche alla sola lampada, inserita nel più ampio contesto dell’allestimento espositivo,  per il quale era stata accertata la tutela autorale come opera di design industriale nel suo completo, possa essere riservata la tutela del diritto d’autore.

La Decisione di Primo Grado

La lampada in questione era stata realizzata da due fratelli, famosi designer italiani, mentre il figlio di uno dei due fratelli aveva progettato la lampada “1954”, che a detta dell’erede dell’altro fratello e del Tribunale di primo grado di Milano, costituiva plagio della lampada originaria.

Il Tribunale ne aveva quindi inibito ogni ulteriore attività di fabbricazione e vendita nonché imposto il ritiro dal commercio delle lampade già realizzate.La decisione stabiliva che:

l’apporto creativo e il valore artistico si ravvisano anche nella sola lampada, estrapolata cioè dal contesto del più ampio allestimento ove risultava inserita, come elemento di spicco dello stesso e comunque senz’altro dotato di piena autonomia, al di là della sua contingente destinazione funzionale nello specifico contesto dello stand espositivo”.

Il Ribaltamento Della Decisione da Parte della Corte D’appello e dalla Cassazione

La decisione del Tribunale di primo grado veniva completamente ribaltata dalla Corte d’Appello, secondo la quale la lampada non presentava un valore artistico tutelabile, in quanto il carattere creativo proprio di un’opera autorale poteva essere riconosciuto esclusivamente al complessivo allestimento realizzato dai fratelli designer durante la Triennale, e non, invece, al singolo corpo illuminante, che costituiva solo uno dei componenti dell’allestimento dello stand nel suo complesso.

Il valore artistico di un’opera di design industriale può essere ricavato da una serie di parametri oggettivi, tra cui il riconoscimento da parte degli ambienti culturali e istituzioni delle qualità estetiche ed artistiche, l’attribuzione di premi, l’esposizione in mostre e musei, la pubblicazione su riviste specializzate. Nel caso di specie, i riconoscimenti attribuiti ai due fratelli avevano sempre fatto riferimento non già alla singola lampada, ma all’allestimento nella sua interezza.

Anche la Cassazione, verso cui era stato avanzato ricorso, conferma le argomentazioni della Corte d’Appello. Il carattere creativo dell’opera deve essere riconosciuto all’allestimento espositivo nel suo complesso, e non al singolo prodotto di illuminazione in questione, che rappresenta, invece, un componente con “funzione scenografica”, al quale non sono stati attribuiti successivi riconoscimenti specifici. A ciò si è aggiunta un’ulteriore riflessione della Suprema Corte, secondo cui la lampada non può essere considerata un’opera di design tutelabile dal diritto autorale in quanto la destinazione dell’opera non era mai stata quella della produzione seriale, ma solo quella dell’utilizzo quale sfondo scenografico dell’allestimento.

La Cassazione ha altresì evidenziato le differenze sostanziali tra l’originario allestimento e la lampada disegnata successivamente, affermando che i due corpi illuminanti presentano modalità diffusive della luce differenti, tali da escludere ogni forma di plagio, anche parziale.

 

Tania Giampieri