La Corte di Appello statunitense in data 7 luglio 2024 ha pubblicato un’importante sentenza in relazione alla tutela del contenuto di un meme, il quale è generalmente noto come un’immagine o un video che, combinato talvolta con una didascalia, è solitamente volto a suscitare umorismo ed è atto a diffondersi ampiamente in rete, soprattutto attraverso i social media.
La causa
La causa riguarda una richiesta di risarcimento per violazione del diritto d’autore e della privacy presentata dalla madre del bambino raffigurato nella celebre foto del meme noto come “Success Kid“. La madre, che detiene i diritti d’autore sull’immagine, ha registrato la foto presso il United States Copyright Office nel 2012 e ha intentato una causa per l’uso non autorizzato della stessa.
In particolare, sono stati citati in giudizio sia il Comitato “King for Congress” sia il relativo candidato per aver usato la foto in questione sulla pagina Twitter (adesso conosciuto come X) del Comitato, senza alcuna autorizzazione, per la richiesta di finanziamenti tramite donazioni nell’ambito di una campagna politica.
La Corte distrettuale ha stabilito la responsabilità per la sola violazione del copyright esclusivamente in capo al Comitato, condannando lo stesso al pagamento di una somma di denaro a favore del titolare dei diritti sulla foto a titolo di risarcimento del danno.
Implied license e Fair use
Successivamente, il Comitato ha presentato appello contro la decisione di primo grado, asserendo la sussistenza di una implied license (in italiano “licenza implicita”) e, pertanto, l’assenza della violazione dei diritti di copyright invocando altresì il fair use, ossia un uso corretto e lecito della foto oggetto di contestazione. Inoltre, il Comitato ha contestato la valutazione delle prove e dei danni effettuata da parte della Corte distrettuale, nonché le disposizioni relative all’attribuzione delle spese legali.
Il Comitato, nel corso del procedimento di secondo grado, ha abbandonato l’argomento relativo alla implied license, in quanto la relativa difesa ha riconosciuto l’assenza dei requisiti necessari sviluppati in merito da parte della giurisprudenza statunitense.
Per quanto riguarda, invece, il fair use, la legge statunitense sul diritto d’autore stabilisce che un utilizzo legittimo di un’opera protetta non costituisce violazione del copyright.
Al fine di determinare se l’uso è effettivamente legittimo, è necessario prendere in considerazione quattro fattori:
- lo scopo e il carattere dell’uso, compreso il fatto che tale uso sia di natura commerciale o a scopo educativo senza scopo di lucro;
- la natura dell’opera protetta da copyright;
- la quantità e la rilevanza della parte utilizzata rispetto all’opera protetta da copyright nel suo complesso; e
- l’effetto dell’uso sul mercato potenziale o sul valore dell’opera protetta da copyright.
Nell’ambito della valutazione dei suddetti requisiti, il giudice ha ritenuto irrilevante l’argomento addotto dall’appellante relativo al fatto che l’immagine in questione sia ampiamente usata su Internet. Per quanto concerne il requisito relativo all’impatto dell’uso oggetto di contestazione sull’immagine protetta da copyright, la Corte non ha potuto stabilire con certezza tale tipo di aspetto.
Ad ogni modo, da un’analisi complessiva dei suddetti fattori in relazione al caso di specie, il fatto che la foto fosse stata utilizzata senza alcuna autorizzazione per fini commerciali e che fosse stata utilizzata la parte essenziale dell’immagine stessa oggetto di tutela senza alcuna modifica sostanziale, ha spinto il giudice di seconde cure a stabilire che vi fossero maggiori aspetti favorevoli volti a far prevalere la tutela del diritto di copyright della parte appellata.
La decisione in appello
Alla luce di quanto sopra e diversamente da quanto asserito dagli appellanti, a seguito dell’ulteriore analisi effettuata in sede di appello, la Corte ha rilevato l’assenza di un uso legittimo da parte del Comitato della foto protetta da copyright per i motivi sopra esposti, confermando le restanti conclusioni a cui era giunta la Corte distrettuale nel primo grado di giudizio relative alla valutazione delle prove e dei danni, nonché alle spese legali.
Elena Bandinelli